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Risposta sulla separazione dei beni

Da Pasadena
Sul post Separazione o comunione dei beni?
g.bilardo ha detto...
Salve, vorrei avere un chiarimento su un problema reale in separazione dei beni.
Uno dei due coniugi possiede un immobile, e residenza coniugale.
Su questo immobile si sono fatti significativi interventi di ristrutturazione affrontate da ambedue i coniugi ed in parti uguali.
Al momento della separazione il coniuge (non proprietario) può richiedere la restituzione dei soldi spesi?
Grazie
L'avvocato Paolo Dogliotti, risponde così:
Il lettore dimentica di specificare se è sposato in regime di comunione o separazione dei beni.
Presupponendo che valga la regola e, quindi, che il lettore sia sposato in regime di comunione e che le somme spese per la ristrutturazione appartenessero in misura eguale a entrambi i coniugi, ritengo che il coniuge che si è giovato della ristrutturazione sia tenuto a restituire alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per eseguire quell'opera, ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del Codice Civile, mentre se nella costruzione sia stato impiegato denaro appartenente in via esclusiva al lettore, al medesimo spetta, ai sensi dell'articolo 2033 del Codice Civile, il diritto di ripetere nei confronti del proprietario le somme erogate sia per l'acquisto dei materiali che per la manodopera. (In questo senso, anche se in un caso non propriamente identico, v. Cassazione civ., Sez. I, sentenza del 04/02/2005, n. 2354).
In altre parole, al coniuge non proprietario dei beni per i quali sono stati effettuati esborsi con denaro comune, compete un diritto di credito quantificabile, in assenza di prova contraria, nella metà della spesa sostenuta a vantaggio del bene non facente parte della comunione, ma in proprietà esclusiva dell'altro coniuge, sul quale trattandosi di debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali dalla messa in mora, sino al saldo effettivo (cit. Tribunale di Bologna, Sez. I, sentenza del 21/06/2004, n. 1895).
La risposta quindi deve essere positiva, anche se proporre la domanda in un giudizio in concreto può voler dire dover superare ulteriori difficoltà, quali la prova di quanto si afferma ed i limiti (ad. es. di prescrizione del diritto) propri dell'azione esperita.
Cordiali saluti.
paolo dogliotti

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