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Ristrutturazione senza vincolo di sagoma, i “distinguo” nel Decreto del Fare

Creato il 26 luglio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Ristrutturazione senza vincolo di sagoma, i “distinguo” nel Decreto del Fare

Nel testo del Decreto del Fare, approvato ieri dalla Camera, sono state inserite una serie di “distinguo” e di limitazioni per gli interventi di demolizione e ricostruzione senza vincolo di sagoma. Precisazioni anche sull’agibilità parziale.

Ma andiamo con ordine e vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta.

Nella prima stesura del Decreto del Fare, il era stata modificata la definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nel Testo Unico Edilizia, eliminando il vincolo del rispetto della sagoma per gli interventi di demolizione e ricostruzione, fatto salvo le zone sottoposte a vincolo paesaggistico (leggi anche Decreto del Fare, niente sagoma per individuare il titolo edilizio)

Pochi giorni fa erano stati gli Urbanisti dell’INU a chiedere una revisione della norma che avrebbe rappresentato “un attentato alla storia dell’edilizia italiana, alle forme delle sue città e dei suoi paesi”.

Nel testo del Decreto del Fare licenziato ieri pomeriggio dall’Aula sono state aggiunti alcuni chiarimenti che, di fatto, limitano fortemente la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia più facili, almeno nei centri storici cittadini.

Infatti, la stesura definitiva del Decreto del Fare specifica che “All’interno delle zone omogenee A) … i Comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013 e da aggiornare con cadenza almeno triennale, le aree nelle quali non è applicabile la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma“.

Ma non basta. Il Decreto del Fare “emendato” ridimensiona anche la portata della c.d. “Agibilità Parziale”, ossia la possibilità di concedere il certificato di agibilità edilizia anche a porzioni di fabbricati in cantieri ancora in corso.

Nella prima versione del testo, erano poste come condizioni solo la realizzazione e il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria. Adesso, invece, è stato aggiunto che, per essere concessa l’agibilità parziale, occorre il collaudo delle parti strutturali e degli impianti relativi alle parti comuni.


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