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Ritardati pagamenti: il CNI tutela gli Ingegneri, anche dalla p.a.

Creato il 27 marzo 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Ritardati pagamenti, il CNI tutela gli Ingegneri da contratti iniqui

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha diramato un documento che chiarisce i dettagli relativi all’applicazione della normativa europea 2011/7/UE  sui ritardati pagamenti, estesa anche alla Pubblica Amministrazione.

Nel documento si segnala come con l’articolo 2 del Dlgs n. 192/2012 sia stata integralmente recepita la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e in tutti i contratti pubblici, da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il CNI sottolinea che la normativa italiana, con decreto legislativo n. 192/2012, è entrata in sintonia con le indicazioni della Ue, innovando la legislazione che disciplina i pagamenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare la normativa si rifà all’articolo 11, che recita: “la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l’esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile”.

La direttiva europea contro i pagamenti lenti ha invece la funzione di “lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese ed in particolare delle PMI” (art.1). Nella direttiva c’è un richiamo esplicito ai principi del libero mercato, come dimostra il fatto che i ritardi di pagamenti sono ritenuti un “fattore distorsivo della concorrenza”.

In questo quadro normativo italiano ed europeo, il Consiglio nazionale degli ingegneri e gli Ordini territoriali sono impegnati per la tutela degli interessi dei propri iscritti e per rilevare l’eventuale iniquità delle condizioni contrattuali, facendone dichiarare la nullità.

Ha dichiarato il Presidente del CNI, Armando Zambrano: “L’articolo 8 del Dlgs 231/2002 ha introdotto una forma di garanzia generale e preventiva contro l’utilizzazione di condizioni contrattuali inique rispetto alla tutela del singolo soggetto che abbia stipulato un contratto con clausole considerate inique”.
Lo stesso articolo 8 si rifà alle indicazioni dell’articolo 3 della direttiva 2000/35/CE che a proposito dei ritardi di pagamento afferma come “gli Stati membri assicurano che, nell’interesse dei creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci e idonei per impedire il continuo ricorso a condizioni gravemente inique”.
Ecco perchè l’invito ad adottare norme che consentano alle organizzazioni che ufficialmente rappresentano piccole e medie imprese, di “agire a norma delle legislazione nazionale dinanzi ai tribunali o ad organi amministrativi competenti per decidere se le condizioni contrattuali stabilite sono gravemente ingiuste”, in modo da ricorrere a “mezzi appropriati ed efficaci per impedire che si continui a ricorrere a tali condizioni”.


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