Se avete commesso errori nella compilazione del modello Unico, nel calcolo del saldo o degli acconti sulle imposte o siete semplicemente in ritardo potete fare riferimento al nuovo ravvedimento operoso per sanare le vostre posizioni abbattendo così notevolmente il rischio di vedersi notificare un avviso bonario o una cartella di pagamento.
Perchè il ravvedimento conviene così tanto
Immaginate che nel caso della notifica dell'avviso bonario o comunicazione iniziale dell'agenzia delle entrate le sanzioni in esso contenute sono pari al 10 per cento dell'imposta o tassa omessa o pagata in ritardo. Se aspettate poi e vi notificano la cartella di pagamento la sanzione sale al 30 per cento. Nel ravvedimento, a seconda del momento in cui intendete ravvedervi le sanzioni vanno dallo 0,2% (se vi ravvedete il giorno dopo la scadenza) al 3,75%, per cui la convenienza è lampante.
Le sanzioni del ravvedimento operoso dell'Unico
Come anticipavo sopra a seconda del momento in cui vi ravvedete avrete a disposizione una serie di opzioni che possiamo sintetizzare nel seguito:
Versamento delle imposte o tasse con Ravvedimento operoso entro i 14 giorni dalla scadenza del tributo: la sanzione sarà calcolata in misura pari allo 0,2% per ciascun giorno (esempio quindi al qurto giorno paggherete lo 0,8% perchè 0,2 x 4=o,8). Questo tipo di ravvedimento viene detto ravvedimento sprint ma è solo un uso chiamarlo così che si è generato nella pratica professionale.
Dopo il 14esimo giorno scatta il cosiddetto Ravvedimento operoso breve con una sanzione pari al 3% a patto che il versamento sia effettuato entro il trentesimo giorno dalla scadenza.
Se il versamento delle imposte o tasse ricalcolate o versate in ritardo viene effettuato entro 90 giorni avremmo una sanzione pari allo 3,33%. Questo si chiama ravvedimento intermedio.
Dopo i 90 giorni la sanzione sale al 3,75% e resta tale fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione, dall'errore o dal ritardo nel versamento delle imposte o tasse derivanti dal modello Unico.
Nuove possibilità di ravvedimento
Nel 2014 sono state introdotte poi ulteriori opzioni per ravvedersi limitatamente alle imposte amministrate dall'agenzia delle entrate e semprechè il versamento sia effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore mediante il cosiddetto Ravvedimento ultrannuale e attraverso una sanzione che sale al 4,29%.
In ultima spiaggia e sempre alle stesse condizioni del precedente punto potete versare una sanzione pari al 5% entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.
Quali sono i tributi ravvedibili nel modello Unico
Stiamo parlando di tutti i tributi in esso contenuti per cui a titolo di esempio parliamo dell'Irpef, dell'Ires, dell?irap, dell'Iva, delel addizionali, dela cedolare ecc.
Codici tributo nel modello F24 del nuovo ravvedimento operoso
8901
SANZIONE PECUNIARIA IRPEF
8902
SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF
8903
SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
8904
SANZIONE PECUNIARIA IVA
8905
SANZIONE PECUNIARIA IRPEG
8906
SANZIONE PECUNIARIA SOSTITUTI DI IMPOSTA
8907
SANZIONE PECUNIARIA IRAP
8908
SANZIONE PECUNIARIA ALTRE II.DD.
8910
SANZIONE PECUNIARIA IVA FORFETARIA CONNESSA A IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
8911
SANZIONI PECUNIARIE PER ALTRE VIOLAZIONI TRIBUTARIE RELATIVE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI ALLE IMPOSTE SOSTITUTIVE ALL'IRAP E ALL'IVA
8912
SANZIONI PECUNIARIE RELATIVE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA AL CODICE FISCALE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI ALLE IMPOSTE SOSTITUTIVE ALL'IRAP E ALL'IVA
8913
SANZIONI PECUNIARIE IMPOSTE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
8915
SANZIONE PECUNIARIA IRPEF RETTIFICA MODELLO 730
8916
SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RETTIFICA MODELLO 730
8917
SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE
COMUNALE ALL' IRPEF RETTIFICA MODELLO 730
8918
IRES - SANZIONE PECUNIARIA
8919
SOMME A TITOLO DI SANZIONE-ART 33,C. 4, LETT. B, D.L. 30/09/2003 N.269-IRPEF
8920
SOMME A TITOLO DI SANZIONE-ART. 33, C. 4, LETT. B, D.L. N. 269/2003 - IRES
8921
SOMME A TITOLO DI SANZIONE ART. 33, C. 4, LETT. B, D.L. N. 269/2003 - IVA
8922
SOMME A TITOLO SANZIONE-ART. 33, C. 4, LETT. B, D.L. N. 269/2003-ADD. REG. IRPEF
8924
RAVVEDIMENTO - SANZIONE PER TARDIVA O OMESSA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI INCARICATI - ART. 7- BIS DEL D.LGS. 241/97-RIS. 338E DEL 21/11/2007
8925
RAVVEDIMENTO - SANZIONE PER RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA' E DELL'ASSEVERAZIONE IN MANIERA INFEDELE E VIOLAZIONI COMMESSE DAI SOSTITUTI NELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA FISCALE - ART. 39 C. 1, L. A-B, C. 3 DEL D.LGS.
241/97 - RIS. 338E DEL 21/11/2007
8926
SANZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - RAVVEDIMENTO
8927
SANZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF- RAVVEDIMENTO PER RETTIFICA MODELLO 730
8928
SANZIONE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4, LETTERA B), DEL DL 30/09/2003, N. 269- ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (RIS. N.
368/E DEL 12.12.07)
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