Vediamo di analizzare le diverse categorie di agenti di assicurazione, broker, intermediari, produttori, intermediari, mandatari ecc e la ritenuta d'acconto applicata alle loro provvigioni anche nel caso di agenti mandatari plurimandatari, agenti generali, Agenzia, mandatari per somme incassate a qualsiasi titolo anche nell'ambito di rapporti di coassicurazioni o riassicurazione.
Stiamo parlando senza dubbio di quanto indicato dell' articolo 25-bis del DPR 600 del 1973, concernente " Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio " che apre il fianco ad una serie innumerevole di domande chiarimenti fattispecie particolari dettate dalla prassi che si è consolidata nel settore assicurativo e non solo nel corso degli ultimi 20 o 30 anni
Su cosa si applica la ritenuta
Si applica sulle somme percepite a titolo di provvigioni comunque denominate per le prestazioni, anche, occasionali inerenti ad uno dei rapporti di cui alla precedente lettera A) dell' articolo 25-bis del DPR 600 del 1973
Di cosa si compone la provviggione
La provvigione da assoggettare alla ritenuta è, pertanto, costituita:
- dal compenso che spetta al commissionario, all'agente, al mediatore, al rappresentante di commercio e al procacciatore di affari per l'attività da essi prestata;
- da eventuali soprapprezzi riconosciuti agli anzidetti soggetti e derivanti dall'eccedenza tra il prezzo della merce fissato dal committente, preponente o mandante e quello di vendita ottenuto dall'agente, commissionario, rappresentante e procacciatore d'affari:
- da compensi speciali che derivano da prestazioni di garanzia circa il regolare adempimento dell'obbligazione da parte del terzo, quali, ad esempio, quelli conseguenti allo "star del credere";
- da somme percepite dall'agente o dal rappresentante nell'ipotesi in cui il preponente concluda direttamente affari nella zona di esclusiva dell'agente o rappresentante;
- da corrispettivi o proventi in natura;
- da ogni altro compenso inerente all'attività prestata dagli anzidetti soggetti, ivi compresi i rimborsi spese relativi all'attività stessa ed escluse le somme ricevute a titolo di rimborso di spese anticipate per conto dei committenti, preponenti o mandanti.
- Per quanto concerne le provvigioni corrisposte in natura, si ricorda che esse devono essere valutate in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituite.
Circa i criteri di determinazione del valore normale dei beni e servizi si rinvia al disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del D.P.R.
n. 597.
I soggetti he esulano dalla elencazione dell'articolo sopra citato non saranno soggetti alla disciplina esaminata e descritta. I procacciatori d'affari percepiscono le provvigioni da assoggettare alla ritenuta non
Quando Non si applica la ritenuta sulle provvigioni : esempi
Per esempio sono esclusi da applicazione le somme corrisposte su ai contratti di mandato con o senza rappresentanza, di spedizione e figure similari, nonché sui compensi percepiti dai soggetti che agiscono quali
indicati dal creditore a ricevere i pagamenti come anche le somme percepite a fronte di un'attività svolta per conto di altri ma non rientrante tra quelle specifiche dei rapporti sopra descritti come per esempio le somme incassate dall'agente in diretta e specifica relazione all'attività di depositario o di spedizioniere eventualmente
svolta; i compensi percepiti dagli spedizionieri in relazione a servizi resi ai vettori marittimi o aerei, nell'ambito dei contratti di trasporto con essi conclusi).
Restano, quindi, assoggettate alla ritenuta solo le provvigioni comunque denominate percepite dai commissionari, dagli agenti, dai mediatori, dai rappresentanti di commercio e dai procacciatori d'affari per le attività da questi poste in essere.
Le ritenute si applicheranno alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti mentre sono escluse quelle verso soggetti non residenti che non hanno nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.
Cosa si intende per Commissionari: definizione
Il commissionario, ai sensi dell'art. 1731 del codice civile, è un mandatario senza rappresentanza (il cui ambito di attività è limitato, dalla legge, alla compravendita), che agisce in nome proprio e per conto del committente.
Quando si applica la ritenuta d'acconto al commissionario
Al fini dell'applicazione della ritenuta in esame si ricorda che la provvigione percepita dai suddetti commissionari, oltreché essere stabilita dalle parti nel contratto, può essere determinata secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare oppure, in mancanza, è determinata dal giudice secondo equità.
Si ribadisce, altresì, che nell'ipotesi in cui il commissionario, in forza di patto o di uso, garantisce il committente circa la regolare esecuzione dell'affare (istituto dello "star del credere"), lo stesso ha diritto ad un compenso speciale o ad un supplemento di provvigione che deve essere assoggettato alla ritenuta. È parimenti assoggettata a ritenuta la parte di commissione che spetta al commissionario (che deve essere calcolata in relazione all'opera e alla spese sostenute da quest'ultimo) nell'ipotesi in cui il committente revochi validamente l'ordine di concludere l'affare.
Non rientra, invece, nella figura del committente il commissionario di vendita in esclusiva, che è imprenditore acquirente di merci, il quale stipula con il produttore o industriale un contratto che regola tutte le vendite che con carattere di continuità, a tempo determinato o indeterminato, vengono effettuate da quest'ultimo al primo, con la particolare pattuizione della clausola di esclusiva.
Agenti e rappresentanti di commercio: definizione
L'art. 1742 del codice civile definisce l'agenzia come il contratto con il quale una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
L'art. 1752 del medesimo codice stabilisce che le disposizioni che regolano il contratto di agenzia si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti. Le sopramenzionate norme evidenziano, quindi, la figura dell'agente e quella del rappresentante di commercio; la disciplina positiva della professione di agente e rappresentante di commercio è contenuta nella L. 12 marzo 1968, n. 316 e nel decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 12 aprile 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120, del 12 maggio 1969) di attuazione della legge medesima.
In particolare, l'art. 1 della predetta L. 12 marzo 1968, n. 316, stabilisce che, agli effetti della legge stessa, l'attività di agente di commercio s'intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate. Sempre in base all'art. 1, l'attività di rappresentante di commercio s'intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.
Differenza tra agente e rappresentante di commercio
Pertanto, la differenza sostanziale tra l'agente ed il rappresentante di commercio consiste nel fatto che l'agente agisce nell'interesse altrui mentre il rappresentante di commercio agisce in nome e per conto altrui ed è, quindi, un agente a cui è conferito il potere di rappresentanza per la conclusione di contratti.
Ciò premesso, si ritiene opportuno illustrare brevemente, per maggiore chiarezza, alcune figure particolari di agenti e rappresentanti d commercio che percepiscono delle provvigioni nei cui riguardi trova applicazione la ritenuta prevista dall' articolo 25-bis del DPR 600 del 1973
Subagenti
Il subagente è un soggetto che viene incaricato dall'agente di commercio, con incarico analogo a quello ricevuto da quest'ultimo, da provvedere, a proprio rischio e spese, a promuovere contratti in una o più zone determinate.
La figura è assai frequente nel settore assicurativo ed è stata espressamente codificata, sia pure limitatamente ai subagenti professionisti, nell'art. 5, primo comma, lettera c), n. 4) della L. 7 febbraio 1979, n. 48.
Agenti di assicurazione
L'agente di assicurazione è espressamente previsto nell'art. 1753 del codice civile, che prescrive l'applicazione a tale soggetto delle disposizioni dello stesso codice sul contratto di agenzia, purché le stesse non siano derogate dalla regolamentazione collettiva o dagli usi e siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa. Inoltre si ricorda che l'attività dell'agente di assicurazione è stata disciplinata dalla L. 7 febbraio 1979, n. 48 la quale ha istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un apposito albo al quale debbono essere iscritti coloro che esercitano la particolare attività.
Gli agenti sopra indicati sono quelli che negli accordi collettivi vengono qualificati come agenti in gestione libera. Da essi si distinguono nettamente gli agenti in economia, i quali sono dipendenti della compagnia di assicurazione e da questa sono preposti alle agenzie in economia che sono delle vere e proprie succursali delle compagnie. Da quanto sopra consegue che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 25-bis soltanto gli agenti in gestione libera e che ne restano sempre esclusi gli agenti in economia, qualificati nella pratica anche come gerenti.
Agenti in gestione libera
Una particolare categoria di agenti in gestione libera è costituita dagli agenti di città che sono caratterizzati essenzialmente dal fatto di operare per le agenzie in economia delle imprese di assicurazione. L'attività dell'agente di assicurazione in gestione libera è diretta a promuovere la conclusione di nuovi affari, a riscuotere i premi, a gestire i contratti acquisiti ed al rinnovo degli stessi.
L'agente svolge attività a proprio rischio e spese e viene compensato con provvigioni variamente qualificate (provvigioni di acquisto, di incasso, ecc.), le quali rientrano tutte nell'ambito di applicazione dell' articolo 25-bis del DPR 600 del 1973.
Al riguardo va peraltro subito evidenziato che il quinto comma dell' articolo 25-bis del DPR 600 del 1973 prevede l'esenzione dalla ritenuta per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione - ivi compresi evidentemente gli agenti di città - per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione sia pubbliche che private.
Agenti librari
L'agente librario è colui che si occupa della promozione della vendita di libri e riviste per conto di case editrici, in una zona determinata, con eventuale esclusiva, ed è normalmente retribuito a provvigione. Costituiscono oggetto di ritenuta tutte le provvigioni percepite dagli agenti librari qualunque sia la loro denominazione (provvigioni firma, incasso,ecc.).
Non rientrano tra gli agenti librari i cosiddetti intermediari librari (che sono soggetti che acquistano libri da case editrici ad un prezzo inferiore a quello di copertina per poi rivenderli a terzi), in quanto imprenditori in proprio che solitamente stipulano con le medesime case contratti di compravendita oppure contratti estimatori.
Agente propagandista
L'agente propagandista svolge, in una determinata zona, un'attività di propaganda di taluni prodotti (es. farmaceutici) presso determinati potenziali acquirenti (medici e farmacisti) ai quali rilascia, di solito, dei campioni di prova. Sulle provvigioni da esso percepite deve essere applicata la ritenuta di cui all'art. 25-bis escluse, beninteso, le ipotesi in cui l'agente propagandista agisca quale lavoratore subordinato dell'impresa preponente. Dall'agente propagandista va tenuto distinto il cosiddetto depositario farmaceutico che è un soggetto che stipula con la casa farmaceutica un contratto di deposito, ai sensi dell'art. 1766 del codice civile, e che consegna a coloro i quali ne fanno richiesta (farmacisti e medici) un certo numero di prodotti medicinali.
Le provvigioni percepite dai predetti depositari, poiché nella fattispecie in esame non si è in presenza di uno dei rapporti di cui al primo comma dell' articolo 25-bis del DPR 600 del 1973, non devono essere assoggettate alla ritenuta.
Agente teatrale e cinematografico
Tali agenti si occupano solitamente della conclusione di scritture nel settore dello spettacolo teatrale, cinematografico e televisivo ed assumono la veste di agente dell'attore, del cantante o dell'artista, quando percepiscono le provvigioni solo da parte di questi soggetti. Se poi gli agenti in argomento ricevono le provvigioni sia dall'artista che dall'impresario, essi vanno considerati mediatori.
Resta fermo che le loro provvigioni vanno assoggettate alla ritenuta se ne ricorrono i presupposti e cioè quando sono erogate da parte di uno dei sostituti d'imposta indicati nel primo comma dell'art. 25-bis. Rientrano, in particolare, nell'anzidetta previsione le provvigioni erogate da associazioni di artisti ovvero da compagnie teatrali
costituitesi sotto forma di società o enti, nonché da artisti con un'organizzazione in forma di impresa; infatti, i predetti artisti assumono la veste di imprenditori solo quando la loro attività risulta organizzata in forma di impresa ai sensi del terzo comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 597.
Agenti incaricati della promozione di affari a domicilio
In ordine a questa particolare categoria di soggetti, nel rinviare alle ulteriori precisazioni che verranno fornite in seguito, si ricorda che, in base al disposto del secondo periodo del sesto comma dell'art. 25-bis, le provvigioni ad essi spettanti sono assoggettate alla ritenuta a titolo d'acconto e non già a quella a titolo d'imposta come prevista per le analoghe provvigioni percepite dagli altri incaricati delle vendite a domicilio, giusta il disposto del primo comma dello stesso comma.
Mediatori
In base all'art. 1754 del codice civile mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
La disciplina della professione di mediatore e contenuta nella L. 21 marzo 1958, n. 253, e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con il D.P.R. 6 novembre 1960, n. 1926, le cui disposizioni impongono
espressamente, ai soggetti che intendono esercitare professionalmente detta attività l'obbligo di iscriversi negli appositi ruoli tenuti presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
Inoltre, nella pratica, accanto alla figura del mediatore professionista, assume rilevanza anche la figura del mediatore occasionale.
Ai fini che qui interessano va evidenziato che le provvigioni percepite da questi ultimi soggetti, per l'espresso richiamo che il primo comma dell'art. 25-bis fa alle prestazioni anche occasionali inerenti, tra gli altri, ai rapporti di mediazione, devono essere assoggettate alla ritenuta al pari di quelle percepite dai mediatori professionali.
Si ravvisa, altresì, la necessità di esaminare alcune particolari figure di mediatori le cui provvigioni rientrano nell'ambito di applicazione della nuova disciplina dell'art. 25-bis.
Brokers di assicurazione
Il broker è un mediatore di assicurazione che mette in relazione con imprese di assicurazione, alle quali non è vincolato da rapporti di collaborazione o di dipendenza, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura di rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione. Il broker agisce anche nel settore della riassicurazione.
Anche qui va subito evidenziato che per i mediatori di assicurazione di cui trattasi il quinto comma dell'art. 25-bis ha previsto l'esenzione dalla ritenuta per le provvigioni percepite dagli stessi per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Altre figure di mediatori
Tra le altre figure di mediatori possono annoverarsi i mediatori sportivi e gli agenti teatrali e cinematografici. Questi ultimi, infatti, oltre che ad assumere la veste di agenti, possono svolgere un'attività di mediazione allorché mettono in contatto gli artisti e gli impresari o produttori, senza vincoli di collaborazione con alcuno di detti soggetti.
Procacciatori d'affari
L'attività posta in essere da questi soggetti si colloca nell'ambito di contratti atipici, non essendo espressamente prevista e disciplinata nell'ordinamento civilistico. In conformità alla dottrina e alla giurisprudenza prevalenti la figura del procacciatore d'affari è caratterizzata dall'impegno "anche occasionale" contrattualmente assunto di agire nell'interesse di una delle parti, ma senza vincolo di stabilità. La predetta attività si concreta nella raccolta di proposte di contratti o di ordinazioni da trasmettere al soggetto nel cui interesse il procacciatore d'affari agisce.
In particolare, nel settore assicurativo, sono procacciatori d'affari i produttori non legati alle imprese di assicurazione da un rapporto di lavoro subordinato.
Trattasi di una categoria di ausiliari delle imprese ai sensi dell'art. 2195, punto 5), del codice civile che la legge ha ritenuto opportuno attrarre nell'ambito della ritenuta anche allo scopo di facilitare gli accertamenti e i controlli dell'Amministrazione finanziaria.
Esclusione dalla ritenuta d'acconto
In questo capitolo vengono esaminate le esclusioni dall'ambito soggettivo di applicazione della ritenuta, con particolare riguardo:
1) alle esclusioni derivanti dal fatto che i soggetti percettori di provvigioni, seppur definiti impropriamente agenti, rappresentanti e mediatori, non esercitano le attività previste nel primo comma dell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600.
2) alle esclusioni dall'applicazione della ritenuta per le provvigioni percepite dai soggetti indicati nel quinto comma dello stesso articolo.
1) Provvigioni percepite da soggetti che non sono commissionari, agenti, mediatori, rappresentanti di commercio e procacciatori d'affari.
Può accadere nella pratica, che vengano definiti agenti, rappresentanti, mediatori, ecc. taluni soggetti che non esercitano nessuna delle attività che formano oggetto dei contratti espressamente indicati nel primo comma dell'art. 25-bis. Vengono qui di seguito esaminate alcune figure di operatori economici che, pur percependo compensi definiti provvigioni, non sono destinatari delle disposizioni contenute nella norma anzidetta.
Agenti e concessionari di pubblicità
Le agenzie di pubblicità "a servizio completo" pongono in essere un'attività consistente nel prestare l'assistenza e la consulenza di progettazione e amministrazione di campagne complete di pubblicità per conto terzi e, in particolare, la consulenza di marketing, l'assistenza nell'acquisto di spazi o tempi pubblicitari, l'assistenza e la consulenza nella creazione di pubblicità e nella gestione di budget.
Nell'esercizio della propria attività, che si configura sotto il profilo sostanziale come un "mandato di consulenza", gli agenti di pubblicità a servizio completo percepiscono delle provvigioni dagli utenti pubblicitari (che commissionano agli stessi la confezione del messaggio pubblicitario e la ricerca del mezzo di diffusione dello stesso) e ricevono dei proventi denominati "sconti o storni di agenzia" dai cosiddetti Mezzi pubblicitari (che mettono a disposizione dell'utenza spazi e tempi pubblicitari).
Per quanto riguarda le provvigioni che i predetti agenti percepiscono dagli utenti pubblicitari, si osserva che, trattandosi di un mandato, in senso proprio, la ritenuta sulle provvigioni di cui trattasi non risulta applicabile.
Sono, del pari, da escludere dall'ambito di applicazione della ritenuta i proventi che i suddetti agenti ricevono dai Mezzi pubblicitari, in quanto i primi, per precisi obblighi contrattuali assunti nei riguardi del cliente, devono trasferire all'utente medesimo il corrispondente importo. Detti compensi sono incassati nell'ambito di un'attività che è svolta dalle agenzie di pubblicità in nome e per conto degli utenti e, perciò, nell'esclusivo interesse del servizio complessivo a questi reso, senza che sia configurabile un'attività di intermediazione, di promozione o di procacciamento d'affari.
Tuttavia, va precisato che se gli anzidetti "sconti o storni di agenzia" non vanno a beneficio dell'utente ma costituiscono remunerazione che il Mezzo dà per gli affari procacciati, gli stessi devono essere assoggettati alla ritenuta.
Una figura per molti aspetti simile all'agente di pubblicità è quella del cosiddetto concessionario dell'editore o di pubblicità.
Detto soggetto è titolare di un'agenzia che procura normalmente servizi di carattere pubblicitario mediante l'acquisto dello spazio pubblicitario e la successiva rivendita dello stesso agli utenti, ovvero mediante un'attività che deriva da un mandato senza rappresentanza conferito dal titolare dello spazio pubblicitario. In tali casi la ritenuta di cui all'art. 25-bis non trova applicazione.
Qualora, invece, dai contratti che conferiscono al concessionario di pubblicità l'incarico si rileva che quest'ultimo svolge un'attività riconducibile al rapporto di agenzia o di procacciamento d'affari, le provvigioni dallo stesso percepite saranno assoggettate a ritenuta.
2) Provvigioni percepite dal soggetti indicati nel quinto comma dell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
Ai sensi del quinto comma dell'art. 25-bis sono escluse dal campo di applicazione della ritenuta di cui al primo comma dello stesso articolo le provvigioni percepite dai seguenti soggetti sempre legati al mondo delle assicurazioni che sono
d) Agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione
L'esonero dall'applicazione della ritenuta si riferisce, secondo quanto detto nel capitolo primo, sia agli agenti in gestione libera che agli agenti di città operanti per le gestioni in economia di imprese pubbliche o private, in quanto la condizione di rendere le prestazioni "direttamente" alle imprese si realizza per entrambe le categorie di agenti.
Inoltre, la prestazione è resa direttamente all'impresa di assicurazione anche nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei rapporti di coassicurazione, un agente si rivolga per la copertura di una quota di rischio direttamente alla direzione ovvero ad una gestione in economia di altra impresa di assicurazione. L'esenzione non è invece operante nei casi in cui l'agente renda la propria prestazione ad altro agente.
e) Mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Detti soggetti sono i brockers d'assicurazione in ordine ai quali sono state già fornite precisazioni allorché si è trattato delle figure particolari di mediatori. Ai fini dell'identificazione della figura del mediatore di assicurazione, che beneficia della non applicazione della ritenuta sulle proprie provvigioni, si precisa che i caratteri identificativi del mediatore stesso risultano dalla Direttiva comunitaria n. 77/92 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 31 gennaio 1977), vincolante nell'ordinamento interno per quanto attiene a tali caratteri, la quale definisce l'attività svolta dai predetti soggetti come "l'attività professionale di coloro che mettono in relazione contraenti e società di assicurazione o di riassicurazione senza essere vincolati nella scelta fra queste, ai fini della copertura dei rischi da assicurare o riassicurare, preparano la stipulazione dei contratti di assicurazione e collaborano eventualmente alla loro gestione ed esecuzione, particolarmente caso di
sinistro".
Quanto ai rapporti dei mediatori di assicurazione con le imprese di assicurazione cui la disposizione esonerativa fa riferimento, va precisato anche qui che il rapporto può intercorrere sia con la direzione dell'impresa di assicurazione che con una gestione in economia della stessa. Relativamente ai rapporti dei soggetti in questione con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva, si rileva che attualmente nel mercato assicurativo italiano operano due imprese pubbliche; l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e la Banca Nazionale delle Comunicazioni.
La sussistenza della circostanza di operare quale agente di una delle due predette imprese pubbliche o di una società da esse controllata e di operare inoltre in regime di reciproca esclusiva deve, naturalmente, essere verificata dall'agente quale sostituto d'imposta e non dal mediatore di assicurazione.
Esistono anche delle altre categorie di agenti esclusi dall'applicazione della ritenuta d'acconto.
Provvigione nel caso di mandato all'incasso all'agente o intermediario
Con il quarto comma dell'art. 25-bis si è inteso disciplinare un'ipotesi che spesso si verifica nella realtà operativa.
Detta ipotesi si realizza allorché il commissionario, l'agente, il mediatore, il rappresentante di commercio o il procacciatore d'affari, in forza di disposizioni normative o contrattuali, trattiene direttamente la provvigione a lui spettante, prelevandola dalle somme riscosse a seguito della operazione per la quale ha prestato la propria attività. In questi casi è fatto obbligo ai percettori della provvigione di rimettere ai propri committenti, preponenti o mandanti, l'importo corrispondente alla ritenuta. In questa fase, pertanto, il calcolo e la liquidazione della ritenuta vanno fatti ad opera dei predetti intermediari percettori della provvigione.
Tutte le ritenute d'acconto da applicare
Vi segnalo l'articolo dedicato alle varie tipologie di ritenuta d'acconto e quando si applica alla luce sempre dei soggetti che ne sono obbligati e dove troverete anche i principali riferimenti per il pagamento con il modello F24.
o se ormai siete più bravi leggete anche l'articolo dedicato al
Riferimenti normativi sono contenuti all'interno dell' articolo 23 del d.p.r. numero 600 nel 1973