Il concetto di sagoma dell’edificio non possiede una definizione esplicita fornita dalla legislazione ma è il portato alluvionale di un percorso condotto innanzi dalla giurisprudenza nel corso degli anni. Il Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/2001) non contiene infatti al suo interno una definizione di sagoma: il termine è tuttavia richiamato in diverse norme interne.
La giurisprudenza ha delineato il concetto mediante numerose pronunce: la sagoma dell’edificio è infatti risultata alla stregua della “conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti”, e “il perimetro verticale ed orizzontale e/o il contorno che viene ad assumere l’edificio”.
La rilevanza della sagoma assume rilievo con riferimento a differenti e compositi aspetti: andiamo ad analizzare rapidamente quelli più rilevanti (ne abbiamo isolati 3).
1. In prima battuta quello inerente all’ambito della ristrutturazione edilizia. Sono 2 gli aspetti peculiari da evidenziare a tal riguardo:
- nella ristrutturazione edilizia in generale il rispetto della sagoma non è rilevante;
- tale aspetto diviene rilevante con riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione e per quelli di ripristino di edificio crollati o demoliti dinanzi ad immobili sottoposti ai vincoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio: solo se si rispetta la sagoma dell’edificio originario sarà possibile far rientrare l’intervento fra quelli di ristrutturazione del Testo Unico dell’Edilizia. Diversamente si rientrerà nell’ipotesi di cui all’art. 10 comma 1 lett. c) del Testo Unico, secondo cui richiedono il permesso di costruire “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.
Leggi anche l’articolo Sagoma edilizia ed Area di sedime: Osservazioni e Giurisprudenza.
2. Inoltre il concetto di sagoma può fungere anche da criterio per l’individuazione di interventi qualificabili come nuove costruzioni (subordinati quindi al permesso di costruire): secondo quanto indicato nell’art. 3 comma 1 lett. e).1 del Testo Unico dell’Edilizia, rientra fra gli interventi di nuova costruzione “la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente”.
3. La non alterazione della sagoma risulta inoltre uno degli elementi da rispettare per poter utilizzare la SCIA in caso di variante al permesso di costruire: consultando il Testo Unico si legge infatti che “sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo (…) e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire”.
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