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Salvaroma ammazzaspiagge (e ammazza turismo…)

Creato il 24 dicembre 2013 da Carteinregola @carteinregola

Il nostro governo e la sua maggioranza parlamentare  continuano  a sfornare provvedimenti a favore della categoria “campeggi & stabilimenti balneari” con l’alibi della “crisi del settore turistico balneare”. Ma questo genere di provvedimenti, che favorisce il proliferare incontrollato di strutture private che  devastano il paesaggio e occupano territorio comune, non può che danneggiare il turismo,  in  un paese che sembra deciso a distruggere il suo patrimonio culturale e naturalistico per offrire vantaggi alle tante  lobbies

Campeggio-Stoja-Pola-case-mobili-3
Nel  decreto SalvaRoma, approvato ieri  23 dicembre con la fiducia della Camera, è rimasta  la sciagurata norma[1] che “al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare” prevede , per i concessionari di “beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali” “con finalità turistico-ricreative e sportive” di mantenere eventuali “manufatti amovibili”  installati, “fino alla scadenza della concessione, senza necessità di nuova istanza”, pagando il 3% in più del canone concessorio. In pratica i proprietari di stabilimenti balneari, campeggi e similari su spiagge marine,  rive dei fiumi e dei laghi di proprietà del demanio – cioè della collettività – che fino a oggi potevano posizionare  delle strutture provvisorie e poi dovevano smontarle a fine stagione, ora potranno lasciarle fisse per tutta la durata della concessione (in genere pluridecennale). Un via libera legalizzato a case mobili, chioschi, verande, capannoni, persino  piscine, che  copriranno spiagge e aree naturalistiche di pregio, nonché  spazi  di proprietà pubblica, per tutto l’anno, con impatti ambientali e paesaggistici devastanti.

A questo punto è urgente approfondire una serie di questioni. Ad esempio che tipo di autorizzazioni (e di vigilanza capillare) dovranno mettere in atto gli enti pubblici preposti, dato che secondo la legge e la giurisprudenza “in presenza di opere che comunque implichino una stabile – ancorché non  irreversibile – trasformazione urbanistico-edilizia del territorio preordinata a  soddisfare esigenze non precarie del committente sotto il profilo funzionale e della  destinazione dell’immobile” “si debba parlare di “nuova costruzione[2]  con tutto ciò che ne consegue   per quanto riguarda le concessioni edilizie, dato che  le  aree demaniali sono vincolate  e non dovrebbero essere autorizzate  strutture senza una conferenza dei servizi  che valuti i progetti e senza  il  parere  favorevole degli enti preposti ai vari tipi di tutela (ambientale, paesaggistica etc.) Assai inquietante  poi  che la norma non introduca alcun tipo di parametro e limitazione delle strutture[3] . E oltretutto  ci sono  le  fasce di rispetto dei  fiumi , che sempre più spesso sono soggetti   a piene eccezionali: qualcuno ha pensato a quali effetti disastrosi potrebbero causare i manufatti trascinati dalla corrente?

Un altro punto tutto da chiarire  riguarda la situazione dei manufatti già esistenti. Qualcuno sostiene che con tale norma  potrebbero essere cancellati addirittura i processi pendenti per le strutture realizzate abusivamente (ed è probabile che moltissime strutture esistenti lo siano). Ma  in proposito esistono leggi piuttosto chiare, che  non contemplano tra  gli  abusi sanabili, le “nuove costruzioni con destinazione non residenziale”[4]  stabilendo  che “non sono  comunque suscettibili di sanatoria le opere abusive”qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali (…), in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti  urbanistici”.

Ma l’ipotesi che possa trattarsi di una sanatoria camuffata non appare  peregrina, dato che  la norma è solo  l’ennesimo tentativo di aggirare  le regole per elargire  “benefit” a campeggi e stabilimenti turistici. Ha cominciato il Ministro Tremonti nel 2005 [5]: voleva vendere le spiagge demaniali,  ma fu seppellito da una valanga di critiche, molte lanciate dal centrosinistra, lo stesso centrosinistra di cui (alcuni) esponenti un mese fa hanno ritirato  fuori l’idea, anche se poi costretti a sconfessarla  in fretta e furia [6].

Invece è diventato  legge un piccolo comma sulle case mobili nel cosiddetto “Decreto del fare”, passato quest’estate, piuttosto camuffato, tanto che alcuni l’hanno interpretato in senso completamente opposto. In realtà il comma – pur essendo piuttosto ambiguo-  sicuramente non intendeva, come sostenuto dal sito del coordinamento dei camperisti[7], confermare  quanto già stabilito in precedenza: infatti la precedente  norma classificava   come “interventi di nuova costruzione” anche  “prefabbricati, roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni” (…) “che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, mentre  il nuovo decreto aggiunge «ancorché siano  installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di  settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.» Un “ancorchè” che, interpretato nel modo giusto, diventa  un invito a tutti i gestori dei campeggi (anche nei luoghi più suggestivi d’Italia) a trasformare le piazzole per le tende in ben più remunerative casette e bungalow, senza  più la necessità di chiedere il  permesso di costruire, necessario, ad esempio, anche per installare  una semplice tettoia in una casa di campagna.[8]

Poi, qualche giorno fa,  nel Decreto  Stabilità (appena approvato) arriva  l’emendamento dei relatori concordato col governo, di un condono per tutti i titolari di concessioni balneari che non hanno pagato in tutto o in parte le somme dovute allo Stato[9]. E infine, in questi giorni,  arriva in Senato e alla Camera  la norma sui manufatti che da “amovibili” possono diventare fissi per tutta la durata della concessione…

Impossibile non sospettare una precisa regia :  sicuramente la buona sorte  di  chi gestisce  gli stabilimenti balneari sta molto  a cuore ai nostri politici, in questo assolutamente “bipartisan”…

AMBM

Post scriptum: scrive Roberto della Seta (Legambiente, esponente del nuovo movimento politico ecologista “Green Italia”) il 16 dicembre 2013 a proposito del condono[9]: …Una scelta tanto più inaccettabile, visto che proprio il settore dell’industria balneare presenta un tasso altissimo di evasione fiscale, oltre il 50% secondo l’Agenzia del Demanio: in questo modo, i “furbetti” se la caveranno a buon mercato e gli imprenditori balneari onesti verranno danneggiati da una concorrenza dolosamente sleale».In Italia nel 2012 sono stati incassati dallo Stato solo 102 milioni di euro dai canoni demaniali a fronte di un fatturato da parte delle circa 30.000 imprese balneari che si aggira intorno ai 10 miliardi di euro. I canoni di concessione erano stati timidamente adeguati dalla finanziaria 2007 del Governo Prodi e portati a 1,27 euro centesimo al m2 per le aree scoperte e 2,12 euro/m2 per le aree dove insistono attività. Nessuno dei Governi che si sono susseguiti ha mai impugnato o messo mano a quella normativa.


[1] comma 20-quinquiesdecies (15): Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell’articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, sono incrementati nella misura del 3 per cento per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2010, n. 25, che utilizzino manufatti amovibili cui alla lettera e.5) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, senza necessità di nuova istanza. I manufatti devono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.

*Art. 1 (L)    Ambito di applicazione   1. Il presente testo  unico  contiene  i  principi  fondamentali  e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attivita’ edilizia.   2. Restano ferme le disposizioni in  materia  di  tutela  dei  beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo  29  ottobre 1999, n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza  sulla disciplina dell’attivita’ edilizia.

Art. 3 (L)   Definizioni degli interventi edilizi     (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)   1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali  roulottes,  campers,  case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,  ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non  siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

[2] (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 20 giugno 2011 n. 3683;  Consiglio Stato, sez. IV, 22 dicembre 2007 n. 6615; Consiglio di Stato, sez. VI, 16 febbraio 2011 n. 986)

[3]  basti pensare, oltre all’occupazione delle aree,  allo smaltimento delle acque bianche e nere, alle distanze e alle protezioni delle  eventuali alberature, ecc.

[4] dall’art. 32 comma 25 del d.l. n.  269/2003 conv in l. n. 326/2003- 27° co. d) dell’art. 32 cit.

[5] Corriere della sera. Tremonti:«Venderei tutte le spiagge» «Con il ricavato finanzierei grandi piani di turismo nel Mezzogiorno. Servono strutture adatte,come aeroporti a 4 piste» ROMA -«Se dipendesse da me venderei, con concessioni di cento anni, tutte le spiagge e tutti gli stabilimenti marittimi. http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2005/04_Aprile/25/spiagge.shtml intervista al TG5 del neovicepremier

[6][12 novembre 2013]Legge stabilità, Pd presenta emendamento per vendere spiagge www.ilfattoquotidiano.itPolitica & Palazzo‎ – Sulla vendita delle spiagge il Pd va in confusione. E si divide. Prima nove senatori democratici, infatti, presentano un emendamento alla Legge Stabilità, su vendita spiagge scoppia il caso: Pd ritira emendamento 
www.repubblica.it/…/legge_di_stabilit_fassina_governo_disponibile_a_…‎Passo indietro sulla cessione degli stabilimenti balneari finita nel caos: i Verdi avevano attaccato 9 senatori democratici per la proposta http://www.greenreport.it/news/comunicazione/anche-il-pd-vuole-vendere-le-spiagge/Bonelli (Verdi): « Anche il Pd vuole vendere le spiagge »…Anche alcuni senatori del Partito Democratico, in particolare Chiavaroli, Fabbri, Marcucci, Vattuone, Favero, Tomaselli, Albano, Caleo, Padua e la senatrice della Lega Bruni hanno presentato emendamenti per la vendita delle spiagge identici a quello della Pdl. Si trattano le spiagge degli italiani come un fatto privato e di sostenibilità economica per le imprese che già hanno avuto quelle concessioni demaniali in assenza di qualsiasi gara di evidenza pubblica trasformando le spiagge italiane in una distesa di cemento. Chi ha sottoscritto le concessioni demaniali sapeva perfettamente che la legge e il codice della navigazione prevedeva (e prevede ancora oggi) che tutte le strutture che insistono sul demanio appartengono alla Stato…

[7]Si veda l’articolo apparso sul sito del Coordinamento Camperisti: http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/NuovaNormaTurismo.pdf
...il Decreto del Fare non ha compromesso in alcun modo la libertà di coloro che utilizzano l’autocaravan per viaggiare; ha solo chiarito che occupare in via continuativa (e non meramente temporanea) la piazzola di un campeggio o di una qualsiasi struttura ricettiva all’aria aperta con un’autocaravan o una caravan costituisce ‘intervento di nuova costruzione’ come tale subordinato a un iter autorizzativo normativamente previsto. In realtà ciò poteva dirsi anche prima dell’entrata in vigore del Decreto del Fare. Tuttavia, il legislatore ha ritenuto necessario fare espresso riferimento alle strutture ricettive forse nell’intento di arginare un fenomeno dilagante che, come vale ribadire, era da considerarsi illecito già prima. Prima della modifica la norma qualificava interventi di nuova costruzione: l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Dopo la modifica la norma qualifica ‘interventi di nuova costruzione’ l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta e il soggiorno di turisti.
A ben vedere, la modifica è del tutto superflua. Infatti, già prima della sua entrata in vigore,installare un’autocaravan o una caravan all’interno di un campeggio e tenerla fissa per annicostituiva un ‘intervento di nuova costruzione’ per il quale si richiedeva, ad esempio, il permesso di costruire.

INTERESSANTE L’EXCURSUS E IL COMMENTO:

 Anche prima dell’emanazione dell’attuale Legge, già nel secolo scorso, dagli anni Ottanta, in Toscana, chi parcheggiava sul proprio terreno un’autocaravan o una caravan in modo permanente, veniva fotografato, verbalizzato e andava a discutere il presunto abuso edilizio davanti a un giudice. Non pochi sono stati coloro che, abbindolati da false promesse,compravano un terreno convinti di poterci abitare installandoci sopra un’autocaravan e/o unacaravan e venivano risvegliati da un verbale da processo penale.
Nel corso del 2012 alcuni camperisti dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sono stati sanzionati proprio perché avevano posizionato la propria autocaravan all’interno di un campeggio senza rimuoverla per anni. Ciò ha ribadito che mutare la destinazione d’uso di un terreno, di una piazzola, non è evidentemente ammissibile. Ovviamente, è evidente che può parlarsi di ‘intervento di nuova costruzione’ solo nel caso in cui l’installazione non sia diretta a soddisfare un’esigenza meramente temporanea, ma alcuni, disinformando, stanno cercando di strumentalizzare i camperisti. A questi soggetti occorre rispondere che siamo proprio noi a pretendere l’applicazione di questa Legge perché da anni i campeggi sono stati trasformati in villaggi con ridottissimo numero di piazzole libere fruibili dalle famiglie che transitano in autocaravan. Ciò compromette gravemente lo sviluppo del turismo itinerante in autocaravan e caravan considerato che in Italia ci sono non più di 2.500 campeggi – di cui circa la metà stagionali – su 8.092 Comuni.
In sintesi, questa norma riguarda, il posizionamento di allestimenti mobili di pernottamento, quali autoveicoli (autocaravan) e/o rimorchi (caravan) temporaneamente ancorati al suolo, che perdono la loro destinazione d’uso, diventando vere e proprie abitazioni con piazzole esterne coperte da teli o addirittura pergolati e attrezzate con tutto ciò che è indispensabile alle finalità abitative senza che ci siano stati i preventivi accertamenti, le autorizzazioni richieste invece per la sicurezza di una civile abitazione. Questa Legge è un atto dovuto per evitare che proprietari e/o gestori di campeggi possano aggirare le norme edilizie preposte alla tutela e salvaguardia di interessi collettivi.

[8]Decreto del “fare”: l’aggiunta da non fare
Posted on 31/07/2013 di carteinregola “Con  le disposizioni del presente articolo si intende dettare misure di semplificazione di norme ambientali…. con positive conseguenze per la crescita delle attività economiche interessate… senza diminuire le  garanzie di tutela delle risorse ambientali” : così si legge nell’introduzione dell’art. 41 del cosiddetto Decreto del Fare, in discussione in questi giorni al Senato .  Ma in un piccolo comma si nasconde  una  disposizione che potrebbe rivelarsi devastante per l’ambiente stesso, dato che permetterà  di installare case mobili  anche in aree vincolate senza permesso di costruire.
 
Case mobili: sentenza della Cassazione: Le case mobili permanenti sul territorio non possono esser considerate strutture temporanee
Il 31 luglio scorso avevamo denunciato l’insidia nascosta in un piccolo comma  del cosiddetto “Decreto del fare”, poi approvato,  che avrebbe permesso  di installare case mobili  anche in aree vincolate senza permesso di costruire (> leggi il post Decreto del “fare”: l’aggiunta da non fare”), Dal sito del Gruppo di intervento giuridico Onlus, abbiamo appreso che, qualche settomana fa,  la Cassazione si è pronunciata a proposito delle “case mobili” nel campeggio “Calik Blu”, sulle sponde dello Stagno del Calich, ad Alghero (SS), stabilendo che se l’insediamento è stabile e ha concreta incidenza sul territorio (come quello algherese), non si può prescindere da autorizzazioni espresse, sul piano urbanistico-edilizio e sul piano paesaggistico.
[ dal sito del gruppo di Intervento Giuridico onlus]

[9] http://www.greenreport.it/news/spiagge-della-seta-green-italia-condono-degno-di-berlusconi/



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