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Sblocca Italia, autorizzazione paesaggistica: ecco cosa cambia

Creato il 26 novembre 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Mercato immobiliare

Lo Sblocca Italia, di cui al decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, non ha risparmiato modifiche nemmeno al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Ne parliamo in questo post, rimandando a più approfondite analisi nel mio libro appena uscito con tutti i cambiamenti delle procedure edilizie dopo lo Sblocca Italia.

In particolare l’articolo 25 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, modifica il comma 9, dell’articolo 146, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, eliminando il ricorso alla conferenza di servizi, qualora il soprintendente abbia reso il prescritto parere e, in sostituzione, prescrive che decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

Nello Sblocca Italia le procedure per l’autorizzazione paesaggistica prevedono che la realizzazione di interventi nelle aree sottoposte a tutela del paesaggio è subordinata alla preventiva acquisizione di specifica autorizzazione paesaggistica da parte delle autorità competenti al suo rilascio.

Per il rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l’edilizia, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, come sostituito dall’art. 13, comma 2, lett. a), punto 2, legge 7 agosto 2012, n. 134, acquisisce direttamente o mediante conferenza di servizi, il parere dell’autorità competente in materia beni culturali e del paesaggio.

L’esecuzione di interventi sui beni soggetti a tutela è subordinata alla preventiva acquisizione di specifica autorizzazione paesaggistica, rilasciata dall’autorità competente, nelle forme e procedure previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel testo vigente.

Secondo le indicazioni dello Sblocca Italia, l’amministrazione competente esamina la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell’intervento alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e ne accerta:
- la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- la congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico.

Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione:
- verifica la compatibilità paesaggistica dell’intervento;
- acquisisce il parere della commissione per il paesaggio;
- trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza;
- comunica agli interessati l’inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi previsti, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
L’autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica  possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Infine, secondo le novità dello Sblocca Italia, il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.

Tutte le semplificazioni delle procedure edilizie nel "Decreto Sblocca Italia"


Mario Di Nicola , 2014, Maggioli Editore

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