Bonus schermature solari, arrivano le prime interpretazioni dell’ENEA utili per comprendere con precisione il raggio applicativo della misura che colloca gli incentivi fiscali anche su questo comparto.
In queste settimane è stato aperto il portale ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) per l’invio dei documenti necessari ad ottenere la detrazione del 65% (per adesso riconosciuta per le spese sostenute fino alla fine del 2015). I dubbi sono prontamente sorti in apertura di anno a causa della particolare struttura della norma, composta dalla sovrapposizione di un vecchio decreto ministeriale sulla base di altre norme tecniche.
Nel predisporre il portale dedicato alla trasmissione dei dati, l’ENEA ha pertanto dovuto interpretare la norma, andando al di là delle sue “specifiche attribuzioni”: e i dubbi interpretativi sono stati proprio la causa del lieve ritardo con il quale il sito è andato online.
Va premesso che sono 3 le categorie essenziali in cui si divide il concetto di schermatura solare: da interno, da esterno, fra vetri. Le 3 aree sono egualmente coperte dall’estensione dell’Ecobonus 65%.
Ecco l’elenco dei manufatti che sono compresi all’interno del raggio applicativo del Bonus schermature solari:
- scuri;
- tende alla veneziana;
- tapparelle;
- persiane a battente, alla veneziana o a soffietto;
- tende esterne a bracci pieghevoli o rotanti, a rullo, verticali;
- tende per lucernari e finestre su tetto.
Per ulteriori informazioni leggi l’articolo Schermature solari, ovvero: le molteplici applicazioni dell’Ecobonus 65%.
Ecco di seguito i requisiti fondamentali (3 più un corollario applicativo) che consentono il via libera agli effetti degli incentivi fiscali sulle schermature solari:
1. Aderenza. Le schermature devono essere “solidali” all’involucro edilizio (ovverosia in aderenza): il loro scopo primario deve essere quello di impedire che gli ambienti interni si surriscaldino a causa delle radiazioni solari dirette durante il periodo estivo, riducendo l’eventuale uso di climatizzatori o ventilatori (tale primo requisito esclude in via automatica dal raggio applicativo del bonus strutture come i gazebo).
2. Proporzionalità e mobilità. Il principio di proporzionalità è fondamentale, perché la proiezione deve essere rapportata alla vetrata protetta. Al contempo un punto di assoluto rilievo per definire una schermatura solare è la mobilità del manufatto stesso: “Le schermature devono essere mobili – spiega Americo Calderi, responsabile della Gestione meccanismo detrazioni fiscali di ENEA – perché non devono poi impedire l’irraggiamento nei mesi invernali”. Tale caratteristica può essere raggiunta mediante differenti declinazioni: sistemi a lamelle, come veneziane e frangisole oppure a schermo (tende a caduta o a rullo).
3. Efficienza energetica. Non è previsto alcun obbligo in materia di parametri minimi di efficienza energetica. La Norma UNI EN 14501 stabilisce una misura definita parametro di fattore solare, capace di “pesare” la percentuale di luce solare che penetra nell’edificio. Nella scheda informativa da compilare per usufruire della detrazione è possibile indicare anche un valore “zero” per ciò che riguarda le classi energetiche a ciò riferite, rendendo quindi non perentorio tale requisito. Stesso discorso vale per il risparmio energetico: l’ENEA consente infatti di barrare valore “zero” anche nell’allegato F inerente al risparmio energetico. Ciò per non chiudere in maniera troppo restrittiva il varco d’accesso dell’incentivo alla potenziale platea di cittadini.
4. Limiti massimi per l’applicazione. Il limite massimo di detrazione per il Bonus schermature solari si assesta sulla soglia dei 60mila euro: che tradotto corrisponderebbe ad una fornitura massima di circa 92mila euro (posa compresa). A differenza della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (50% su un massimo di spesa di 96mila euro), limitate agli interventi eseguiti su edifici residenziali posseduti da persone fisiche, la detrazione del 65% (schermature solari ed anche Ecobonus), si applica in favore sia delle persone fisiche che di imprese e società e per tutti gli interventi eseguiti anche su edifici non residenziali con esclusione degli immobili-merce (prodotti per la vendita dalle imprese edili) e dei fabbricati locati.
Per una panoramica completa sulle schermature solari la redazione di Ediltecnico ha preparato una Pagina speciale nella quale sono analizzati i meccanismi della detrazione in materia, con l’aggiunta di differenti focus legati a pergotende, marcatura CE e sicurezza.
Possono fruire della agevolazione anche i condomìni (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa, ed anche le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.