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SCIA, 7 cose da sapere sulla Segnalazione Certificata Inizio Attività

Creato il 08 maggio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
SCIA, 7 cose da sapere sulla Segnalazione Certificata Inizio Attività

Riprendiamo il tema della SCIA, Segnalazione Certificata Inizio Attività, trattato nel primo post pubblicato lunedì scorso per descrivere le procedure della SCIA edilizia dopo la legge 7 agosto 2012, n. 134 (leggi anche Segnalazione Certificata Inizio Attività, la SCIA dopo la legge 134/2012).

Gli adempimenti previsti per la formazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA edilizia) sono i seguenti:

1. La SCIA edilizia deve essere presentata all’amministrazione competente.

2. L’attività oggetto della Segnalazione Certificata Inizio Attività può essere iniziata già dalla data di presentazione all’amministrazione competente.

In caso di invio della SCIA (e della relativa documentazione di cui abbiamo parlato in questo post) a mezzo posta, tramite raccomandata con avviso di ricezione, si considera presentata non il giorno della spedizione ma il giorno della ricezione da parte dell’amministrazione.

3. La Segnalazione Certificata Inizio Attività deve contenere tutta la documentazione autocertificata, prevista dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nel testo vigente.

4. Qualora la normativa vigente preveda l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, oppure l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti, fatte salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti, dalle: autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni e certificazioni.

5. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla norma di riferimento, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della SCIA edilizia, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, oppure rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, oppure ancora specifiche determinazioni in via di autotutela.

6. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per:

- il patrimonio artistico e culturale;
- l’ambiente;
- la salute;
- la sicurezza pubblica;
- la difesa nazionale.

7. Per le dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, che dichiarano o attestano falsamente l’esistenza di requisiti o dei presupposti previsti dalla norma di riferimento, viene applicata la sanzione penale, che prevede la reclusione da 1 a 3 anni.

Sullo stesso argomento ricordiamo ai nostri lettori i post dedicati alla Denuncia Inizio Attività (DIA) e alla c.d. super DIA.

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