Magazine Società

SCIA in edilizia (e non solo): come cambia con la Riforma PA

Creato il 27 gennaio 2016 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
SCIA in edilizia

La scorsa settimana (più precisamente il 20 gennaio) il Consiglio dei Ministri ha approvato le bozze di alcuni decreti legislativi da emanare ai sensi dell’art. 5 della legge n. 124/2015 (il testo che dà il via alla Riforma della Pubblica Amministrazione, c.d.  Legge Madia): all’interno fanno capolino importanti novità anche per il settore dell’edilizia, con specifico riferimento alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Riferendosi in maniera generale alla SCIA va sottolineato che le nuove norme previste dalla riforma introducono moduli standardizzati in tutta Italia, con indicazioni precise per non commettere errori. La SCIA sarà utilizzata in tutti i casi in cui le Amministrazioni possono accertare la regolarità dell’attività senza dover effettuare valutazioni discrezionali.

La semplificazione
La SCIA dovrà essere accompagnata da autocertificazioni e, solo se richiesto dalla legge, dalle asseverazioni dei tecnici abilitati e dagli elaborati tecnici per consentire le verifiche. L’attività potrà iniziare lo stesso giorno in cui si presenta l’istanza, ma nel caso in cui siano necessarie delle autorizzazioni espresse si dovrà indire la conferenza di servizi e attendere il via libera.

Sarà a questo punto possibile presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo standard e valido in tutto il paese. La Pubblica Amministrazione destinataria della SCIA pubblicherà sul proprio sito istituzionale il modello unificato e standardizzato e indicherà l’ufficio unico al quale dovrà recarsi l’interessato. L’eventuale richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti sarà considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

I tempi
L’Amministrazione che, dopo aver ricevuto la SCIA, accerti la presenza di violazioni di legge, eccesso di potere o incompetenza, dovrà adottare entro il termine di 60 giorni un provvedimento di diniego di prosecuzione dell’attività. Il decreto attuativo propone di uniformare i termini per tutte le attività, cancellando il limite specifico di 30 giorni al momento in vigore solo per l’edilizia.

La bozza del decreto modificativo della SCIA è composta da 7 articoli: in esclusiva per i lettori di Ediltecnico alleghiamo l’approfondimento elaborato in merito dalla nostra autrice Antonella Mafrica intitolato Future novità sulla SCIA in edilizia approvate dal consiglio dei ministri il 20 gennaio 2016 (non ancora in vigore).


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :