Per l’installazione di impianti non bisogna pagare la tassa sulle concessioni governative quando si invia la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). Questo perché l’iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, per installazione impianti, autoriparazione, pulizia e facchinaggio, non ha natura abilitante e non rientra tra le ipotesi contemplate nell’articolo 22, punto 8 della tariffa allegata al DPR n. 641/1972.
Lo dice l’Agenzia delle entrate, direzione generale della Lombardia, con la nota del 13 ottobre 2015. La Direzione centrale Normativa dell’Agenzia, in risposta alla richiesta formulata dalla Confederazione italiana degli esercenti commercianti della Campania, di cui all’interpello n. 954-364/2014, avente ad oggetto le SCIA inoltrate per le “attività di commercio all’ingrosso, attività di impiantistica, autoriparazione, impresa di pulizia e facchinaggio, di agente di commercio e di immobiliarista”, ha precisato che alle iscrizioni nel registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle suddette attività non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.
La conclusione è stata recentemente confermata anche da una risposta dell’Agenzia delle Entrate a un’istanza di interpello presentata dalla Camera di commercio di Vibo Valentia, con oggetto il trattamento da riservare, per il pagamento delle stesse tasse sulle concessioni governative, all’inoltro della SCIA per le attività sopra richiamate. La risposta, avente a oggetto anche installazione impianti, autoriparazione, pulizia e facchinaggio, si fonda sul parere del Mise del 24 luglio 2013.
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La SCIA in edilizia
Mario Di Nicola , 2015, Maggioli Editore
Con la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “Decreto sblocca Italia”, sono state apportate sostanziali modifiche alla Segnalazione certificata inizio attività, di cui all’articolo 22, commi 1, 2...
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