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SCIA, la Corte costituzionale ribadisce la competenza dello Stato

Creato il 13 luglio 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
SCIA, la Corte costituzionale ribadisce la competenza dello Stato

Pochi giorni fa è uscita, finalmente, la tanto attesa sentenza della Corte Costituzionale, n. 164 del 27 giugno 2012, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalle Regioni: Valle d’Aosta,Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia, relativamente all’ingerenza della normativa statale sulla competenza regionale e alla applicabilità del nuovo istituto di semplificazione all’attività edilizia (vedi anche “SCIA, la competenza dello Stato non si tocca“).

Il periodo storico ed economico in cui esce questa decisione è molto critico, soprattutto per i problemi che la nostra economia, unitamente ad altre in Europa, deve affrontare.

Le misure governative si appuntano sulla semplificazione delle procedure che le imprese, già in difficoltà economica, devono affrontare. Semplificare la vita ai cittadini e alle imprese è l’imperativo da seguire.

In quest’ottica ogni altra soluzione che lasci in secondo piano questo obiettivo, a favore di una disquisizione sulla competenza a legiferare lascia il tempo che trova.

In ogni caso l’istituto di semplificazione creato dal legislatore si inserisce nel solco di quello già adottato 20 anni fa e che, già allora, aveva suscitato scandalo e indignazione perché la PA doveva retrocedere lasciando il posto alle dichiarazioni dei cittadini, cosa piuttosto scontata in altre realtà giuridiche, ma del tutto innovative nella nostra dove, da sempre, occorre essere autorizzati per poter fare qualsiasi cosa.

Il cambiamento epocale è stato graduale e non facile, in salita. Quando si era arrivati, a malapena, ad accettare l’istituto della DIA il legislatore, sulla scia (scusandomi per il gioco di parole) della direttiva Bolkenstein, ha ulteriormente semplificato la vita ai cittadini e alle imprese, spingendo le amministrazioni a organizzarsi per eseguire i controlli in breve tempo sulle segnalazioni certificate.

Il tempo diventa un elemento prezioso ed importante e i 30 giorni per controllare quanto presentato all’Amministrazione diventano una garanzia di certezza, oltre la quale l’Amministrazione non può e non deve incidere sul legittimo affidamento degli interessati.

Un sistema di controllo che deve essere più raffinato ed efficiente dell’attuale ma non un grave problema come lo si era prospettato. Non va dimenticato, infatti, che ricade sotto la sfera della segnalazione certificata solo quella parte di attività la cui legittimazione discende, per il cittadino e l’impresa, direttamente dalla legge. In altre parole quelle attività che si ha diritto di fare, senza intermediazioni autorizzative ma solo con il controllo di alcuni profili di sicurezza, igiene et similia.

Le obiezioni regionali si appuntavano sull’eccessivo dettaglio in cui è scesa la normativa nazionale nella disciplina della SCIA descritta all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

La Corte Costituzionale non ha condiviso le censure avanzate dalle Regioni e le ragioni sono molteplici.

Anzitutto l’istituto si applica anche alla materia edilizia (disciplinata, sinora, dall’articolo 23 del DPR 380/2001 TU edilizia o dalla disciplina di dettaglio, eventualmente, prevista con legge regionale; l’articolo 23, per inciso, è stato modificato con decreto legge 83/2012 che ha introdotto i commi 1 bis e 1 ter) è una semplificazione ulteriore del precedente, e accorcia i tempi di controllo, introducendo anche una definizione sulla natura giuridica dello stesso, mai dichiarata precedentemente.

Lo scopo è di rendere più semplici le procedure amministrative e alleggerire il carico degli adempimenti gravanti sul cittadino nei procedimenti di abilitazione all’esercizio di attività commerciali, edilizie e di impresa, per i quali sia necessario un controllo  della pubblica amministrazione.

L’innovazione consiste nella possibilità di aprire immediatamente l’attività garantendo condizioni di parità su tutto il territorio nazionale, fatto salvo il controllo – nei successivi 30 giorni per l’attività edilizia e 60 per le altre, commercio e impresa dal ricevimento della segnalazione– e la possibilità di ordinare la cessazione della attività fino alla regolarizzazione, purchè la PA si muova tempestivamente in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti.

Maggiori garanzie per il cittadino, date dai tempi perentori del controllo e dal fatto che si possa aprire subito l’attività.

Il modello di semplificazione dà indicazioni che non possono essere disattese e costituisce, sottolinea la Corte Costituzionale, un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117 comma 2 lettera m della Costituzione) in quanto «l’attività amministrativa può assurgere alla qualifica di prestazione, della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale a fronte di uno specifico diritto di individui, imprese, operatori economici e, in genere, soggetti privati», derivante dalla natura di «prestazione specifica, circoscritta all’inizio della fase procedimentale strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell’azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l’iniziativa economica (art. 41, primo comma, Cost.), tutelando il diritto dell’interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l’iniziativa medesima».

Da questo assunto trae la sua legittimazione il nuovo istituto, in maniera trasversale a tutto l’ordinamento, per cui lo Stato può continuare a legiferare determinando i principi e le Regioni si devono attenere a questi nel livello di dettaglio, in materia di disciplina concorrente, quale è  il “governo del territorio”.

La semplificazione o liberalizzazione è una materia appartenente ai livelli essenziali delle prestazioni e di competenza dello Stato. Con questa motivazione giuridica la Corte salva anche la SCIA in materia edilizia, e in questo  contesto storico non avrebbe potuto agire diversamente.

I diritti civili e sociali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello delle Regioni a statuto speciale.


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