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Scuola: docenti e studenti. Note ed ammonizioni per mancanza di rispetto

Creato il 25 febbraio 2012 da Yellowflate @yellowflate

Scuola: docenti e studenti. Note ed ammonizioni per mancanza di rispettoclassi indisciplinate, voti in condotta sempre più bassi

Scuola, studenti e prof, un rapporto sempre più difficile. Certo non ci sono delle regole fisse, gli insegnanti dietro alla cattedra cercano di tenere a bada classi sempre più indisciplinate, sono i tempi che cambiano! Non esiste una sorta di manuale dove poter leggere le “punizioni” ma tutti i docenti italiani si ispirano ad una sorta di graduatoria del buon senso e da questa traggono le sanzioni per gli studenti più indisciplinati. Ma esiste ancora la disciplina? Certo il voto di condotta c’è e conta moltissimo ma la cosa non preoccupa più i discenti del Bel Paese. In genere dal richiamo alla nota, le diverse sanzioni devono ”essere definite e individuate dai singoli regolamenti di istituto” insieme alle ”mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle e alle procedure”. La sospensione è, quindi, solo l’ultima ratio. E anche se, a volte, assurge agli onori della cronaca, resta un provvedimento relativamente poco attuato e per mancanze gravi. Da quel che si legge su ADNK, in cima alla classifica delle motivazioni, contrariamente a quanto può apparire dai casi di cronaca, c’è la mancanza di rispetto nei confronti dei docenti o dei compagni che batte di gran lunga sia il ‘sesso’ che la ‘droga’.

Secondo un mini-sondaggio svolto nei giorni scorsi dal sito studentesco Skuola.net con il 37,7% delle indicazioni date dagli studenti nelle cui scuole si sono verificati casi di sospensioni ci sono, infatti, ”comportamenti irrispettosi nei confronti dei professori”. Sanzionati con la sospensione, ovviamente, anche gli atti violenti che si piazzano, però a parecchia distanza. ”Bullismo o altri atti di violenza verso i compagni”, viene indicato dall’ 11,9% del campione. A pari merito con il 9,9% vengono quindi indicati ”aver fumato spinelli o assunto sostanze stupefacenti” e gli ”atti osceni”. Mentre gli atti vandalici, ovvero, l’aver ”danneggiato la struttura scolastica” è indicato dall’8,3% del campione.

E se negli anni ’70 occupare la scuola poteva essere rischioso, per i ragazzi degli anni 2000 è quasi una normalità. La partecipazione ”all’occupazione della scuola” viene indicato solo dal 3% tra le motivazioni che hanno portato alla sospensione. Non mancano poi casi isolati di ingresso in aula in stato di ebbrezza o aver urinato addosso a un compagno o aver rotto un vetro spingendoci contro un compagno.

Ma, al di là delle generalizzazioni, o dei singoli casi eclatanti, come si è regolata la scuola nei confronti degli studenti ”intemperanti” o maleducati? All’inizio era il Regio decreto n.653 del 4 maggio 1925, firmato da Vittorio Emanuele III. Alla voce ”Punizioni disciplinari” diceva: ”Agli alunni che manchino ai doveri scolastici od offendano la disciplina, il decoro, la morale, anche fuori della scuola, sono inflitte…”, e giù a elencare: ”Ammonizione privata o in classe, allontanamento dalla lezione, sospensione per un periodo non superiore ai cinque giorni, sospensione fino a quindici giorni; esclusione dalla promozione…”. E ancora: ”Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola, sospensione fino a quindici giorni; per offese alla morale e per oltraggio all’ istituto o al corpo insegnante, esclusione dallo scrutinio finale o espulsione da tutti gli istituti del Regno”.

Settantatre anni dopo, con il dpr n 249 del 24 giugno del 1998 arriva il cambiamento con lo ‘Statuto delle studentesse e degli studenti’. Abrogate le punizioni del regio decreto, fanno la loro entrata diritti e doveri. Li hanno gli studenti, li hanno gli insegnanti. Il regolamento elenca una decina di diritti: da quello ”a una formazione qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee” alla ”libertà di apprendimento”. Poi si passa a sei doveri. ”Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi”. Quindi si affronta anche l’argomento sanzioni, stabilendo che ”i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari”…”le relative sanzioni, gli organi competenti a irrogarle e il relativo procedimento”. Si stabilisce quindi che ”i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunita’ scolastica”.

Per quanto riguarda quindi le ”sospensioni” o, più correttamente ”sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni” si stabilisce che questa sia adottata dal Consiglio di classe e ”comminata solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari” mentre se la sospensione e superiore ai 15 giorni è chiamato a decidere il Consiglio di istituto e questa deve essere comminata se sono stati commessi ”reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale) o deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone”.

La sospensione può anche arrivare sino alla fine dell’anno scolastico ed è sempre il Consiglio di Istituto a decidere ma debbono esserci delle aggravanti come la recidiva o atti di ”grave violenza” e non siano applicabili interventi ”per un reinserimento responsabile e tempestivo per lo studente”. Vi infine la possibilità di escludere lo studente dallo scrutinio finale o dall’esame di stato nei casi più gravi. Contro le sanzioni disciplinari è comunque ”ammesso il ricorso” entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ”a un apposito organo di garanzia” disciplinato dai regolamenti delle singole scuole e di cui faccia parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola superiore e dai genitori nella scuola media, che decide entro 10 giorni.

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