Magazine Psicologia

Scuole e atenei mediatori

Da Simonetta Frongia
La semplificazione del mercato del lavoro, prevista dal decreto legge 98/2011 (legge 111/ 2011), passa anche attraverso la possibilità per atenei e scuole superiori di svolgere attività di intermediazione, l'attività che ha l'obiettivo di far incontrare domanda e offerta di lavoro. La chanche per le istituzioni formative non costituisce una novità e resta subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro. Tuttavia, dopo il Dl 98 – che riordina l'articolo 6 del decreto legislativo 276/2003 – si stabilisce che la borsa del lavoro è rapresentata dal portale «clic lavoro» (www.cliclavoro.gov.it). Scuole e atenei possono esercitare l'intermediazione a condizione che rendano disponibili sui propri siti internet i curricula dei loro studenti (dell'ultimo anno delle superiori e dall'immatricolazione in ateneo). I curricula devono restare pubblicati per almeno 12 mesi dalla data di conseguimento del titolo.Il decreto firmato ieri (20 settembre 2011) dal ministro del Lavoro (previsto dal Dl 98) rimanda al modello europeo per il curriculum vitae che ricostruisce il titolo di studio e la votazione conseguita (o la formazione), insieme con il bilancio delle conoscenze linguistiche e informatiche, la descrizione di eventuali esperienze lavorative e l'indicazione della professione ambita (si può dichiarare anche la disponibilità a effettuare trasferte e a utilizzare il mezzo proprio). Il decreto istituisce una nuova sezione nell'Albo degli intermediari: «sub-sezione III.1 – Regimi particolari di intermediazione». L'iscrizione all'Albo richiede la comunicazione di inizio attività (mediante lettera raccomandata») alla direzione generale per le Politiche dei servizi per il lavoro. Il modello – allegato al decreto – prevede che il legale rappresentante della scuola o dell'università assuma l'impegno formale di inviare le informazioni relative «al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro». L'interconnessione con il portale clic lavoro, come detto, è obbligatoria: le inadempienze, secondo il nuovo articolo 6 del decreto 276, saranno punite con una sanzione ammnistrativa da 2mila a 12mila euro. Inoltre, verrà disposta la cancellazione dal l'Albo degli intermediari, con il divieto di esercitare l'attività.«Si completa – si legge in un comunicato stampa del ministero – il processo di liberalizzazione del collocamento e dei servizi per il lavoro. Il decreto è infatti l'ultimo tassello di un disegno riformatore avviato con le leggi Biagi e Treu che ora giunge a compimento. Con il decreto fanno definitivamente il loro ingresso attivo (e non più solo formale) nei servizi per il lavoro anche le scuole e le università».
I soggetti autorizzati Regimi particolari di autorizzazione (comma 1, articolo 6, Dlgs 276/03).Sono autorizzati a svolgere attività di intermediazione: - Gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari,a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno 12 mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio- Le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio - I Comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di Comuni e delle comunità montane, e le Camere di commercio- Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate- I patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità- I gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante Decreto ministeriale
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2011/09/atenei-mediatori-DM-conferimentodati-nuovisoggetti.pdf?uuid=56aec210-e41b-11e0-94bd-a918d3316a74
 Circolare obbligo Curriculum studenti
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2011/09/atenei-mediatori-circolare-sacconi-gelmini.pdf?uuid=549d2fac-e41b-11e0-94bd-a918d3316a74
 Modulo per il curriculum studenti
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2011/09/atenei-mediatori-Modulo-CV-Studenti.pdf?uuid=5753c850-e41b-11e0-94bd-a918d3316a74

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