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Segnalazione Certificata Inizio Attività, la SCIA dopo la l. 134/2012

Creato il 07 maggio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Segnalazione Certificata Inizio Attività, la SCIA dopo la l. 134/2012

Ci siamo occupati delle opere realizzabili mediante DIA (Denuncia Inizio Attività) e di quelle tramite super DIA in luogo del permesso di costruire; ora completiamo il cerchio occupandoci della Segnalazione Certificata Inizio Attività, meglio nota con l’acronimo SCIA, dopo il maquillage che ha subito questo istituto a seguito dell’emanazione della legge 7 agosto 2012, n. 134.

Considerata la complessità della materia, il tema della SCIA sarà sviluppata in una serie di post che tratteranno le procedure e gli adempimenti legati alla Segnalazione Certificata Inizio Attività; le opere realizzabili con la SCIA e le caratteristiche della Segnalazione Certificata Inizio Attività. E proprio queste ultime saranno oggetto di questo primo approfondimento.

Sono cinque le caratteristiche peculiari che caratterizzano la Segnalazione Certificata Inizio Attività.

La SCIA in sostituzione della DIA
La Segnalazione Certificata Inizio Attività sostituisce la Denuncia Inizio Attività qualora non siano presenti vincoli di natura ambientale, paesaggistica o culturale e, pertanto, si possono realizzare le opere previste dall’art. 22 (commi 1 e 2) del Testo Unico Edilizia nel testo vigente.

Quando iniziare le opere e la documentazione da allegare
Le attività previste dalla Segnalazione Certificata Inizio Attività possono essere iniziate a partire dalla data della sua presentazione all’amministrazione competente.

Alla SCIA deve essere allegata la seguente documentazione:

1. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti;

2. le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati;

3. gli elaborati tecnici necessari per consentire tutte le verifiche di competenza dell’amministrazione.

Modalità di presentazione della SCIA
La Segnalazione Certificata Inizio Attività, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni, nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la Segnalazione Certificata Inizio Attività si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.

Acquisizione di atti e pareri
Nei casi in cui la normativa vigente preveda l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, dalle attestazioni, dalle asseverazioni e certificazioni (fatte salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti).

9788838775246 Segnalazione Certificata Inizio Attività, la SCIA dopo la l. 134/2012

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