Al via la riforma del sistema fiscale
Dovremo però attendere che il provvedimento sia esaminato dalle Commissioni parlamentari competenti per il prescritto parere, affinché lo stesso sia definitivamente approvato.
In ogni caso le novità che ci aspettano sono di vasta portata e non sono limitate al più volte annunciato “730 precompilato”.
Richiamiamo, brevemente, le principali.
Dichiarazione dei redditi precompilata
Il “cuore” del decreto legislativo è sicuramente l’attesissimo 730 “precompilato” da parte dell’Agenzia delle Entrate, che dovrebbe essere reso disponibile in via telematica ai contribuenti già a partire dall’anno 2015, al fine di poter dichiarare i redditi del 2014.
Saranno tuttavia le dichiarazioni 2016 a stupirci: dopo una prima fase in cui verranno soltanto indicati i dati disponibili in Anagrafe tributaria, questi ultimi saranno successivamente integrati con quelli del Sistema Tessera Sanitaria, quindi acquisti di medicinali e prestazioni sanitarie.
Unica nota dolente: l’anticipo dei termine per la trasmissione dei dati. Per consentire infatti il rispetto dei tempi di precompilazione, viene anticipato al 28 febbraio il termine (attualmente 30 aprile) per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell’anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare, ed al 7 marzo quello per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei CUD da parte dei sostituti.
Una volta che il sistema sarà avviato, i contribuenti riceveranno quindi telematicamente, entro il 15 aprile, il 730 precompilato, che potranno accettare o integrare.
Qualora si optasse per l’accettazione della dichiarazione proposta, il contribuente non sarebbe soggetto alle diposizioni in tema di controlli sui 730 con credito superiore a euro 4.000.
Viene fissato, poi, un unico termine per la presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione della dichiarazione: il 7 luglio.
Dichiarazione di successione: nuovi esoneri
Sparisce l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione quando l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta ha un valore non superiore a 100 mila euro (in luogo delle attuali 25.822 euro) e non comprende immobili o diritti reali immobiliari.
Scompare anche l’obbligo di presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione.
Riqualificazione energetica degli edifici: meno adempimenti per i lavori che proseguono per più periodi
Spazzato via anche un altro adempimento: quello che ci costringeva a inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per i lavori ammessi alla detrazione sulla riqualificazione energetica degli edifici che proseguono per più periodi di imposta.
Rimborsi Iva
Con le novità che sono alle porte, i rimborsi Iva fino a 15.000 euro non richiederanno alcun adempimento necessario
Per i contribuenti non a rischio, si sostituisce inoltre l’ormai nota garanzia fidejussoria con il visto di conformità alla dichiarazione o addirittura con il visto di conformità all’istanza con la quale si chiede il rimborso. A queste va però allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Esercizio dell’opzione in dichiarazione
Saranno espresse direttamene in dichiarazione le opzioni per la trasparenza, il consolidato nazionale e la tonnage tax: eliminate, quindi, le dichiarazioni di volontà da esprimere preventivamente.
Comunicazione delle operazioni con Paesi black list
I dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list dovranno essere forniti con cadenza annuale, innalzando a 10.000 € il limite di esonero entro il quale non vi è l’obbligo di comunicazione dell’operazione.
Autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie
Con le novità che saranno introdotte tutti i contribuenti saranno abilitati ad effettuare le operazioni intracomunitarie in sede di attribuzione della partita IVA.
Spese di rappresentanza
Si introduce la possibilità di detrarre l’IVA sulle spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro, allineando così la soglia a quella prevista per la deducibilità degli omaggi ai fini reddituali.
Eliminato quindi il “valore limite” di 25,82 euro.
Allineamento definizione prima casa Iva – Registro
Spariscono le distinzioni tra la nozione di “prima casa” valida ai fini dell’applicazione Iva ridotta e quella rilevante ai fini dell’imposta di registro.
Saranno infatti da considerarsi sempre “prima casa” le abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati fissati dal decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.
La riforma del catasto
Nel Cdm di venerdì è stato effettuato l’esame preliminare anche di un altro importantissimo decreto legislativo, quello sulla “Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie”.
Anche in questo caso l’approvazione definitiva del Governo avverrà dopo l’esame delle Commissioni Parlamentari: in ogni caso, inizia il percorso di riforma del catasto con la costituzione delle commissioni censuarie.
Fonte: FiscalFocus