Sentenza riconosce nesso causale tra vaccino e ritardo psicomotorio
Richiesta di indennizzo ai sensi della L. 210/92
Con Sentenza N. 489/08, il Tribunale di Ascoli Piceno, il Giudice del Lavoro, con udienza del 11.04.2008, nella causa promossa contro il Ministero della Salute (richiesta di indennizzo previsto dagli artt. 1 e 2 L. 210/92, causa seguita dall'Avv. Luca Ventaloro del foro di Rimini) decide che la domanda è fondata.
Il Ministero era contumace.
Il giudice afferma che il CTU ha accertato come il ricorrente sia affetto da encefalopatia epilettogena post-vaccinica a scarso compenso farmacologico con ridotta integrità psicofisica del soggetto nella misura del 75%. Si ritiene la patologia ascrivibile alla classe III cat. Tab. A DPR 30/12/81 N. 834.
La sentenza è estremamente sintetica e non si dilunga sugli aspetti medico legali o su valutazioni tecniche in generale ed è probabile che queto sia dovuto anche alla condizione di contumacia el Ministero della Salute.
Rimane comunque un altro punto fermo nel panorama delle cause per danno da vaccino.
In allegato trovate la sentenza
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