L’assegnazione della casa ex art. 155, comma 4, c.c., è consentita unicamente con riguardo all’immobile che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi abbiano la disponibilità come, ad esempio, la casa di vacanza.
Cassazione Civile, Sez. I, 04 Luglio 2011, n. 14553
Teramo, 16 Luglio 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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