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In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini dell’accertamento del diritto all’assegno di mantenimento e della sua determinazione, occorre considerare la complessiva situazione economica di ciascuno dei coniugi e, pertanto, occorre tener conto non solo dei redditi in denaro, ma di ogni altra utilità economicamente valutabile, tra cui deve comprendersi anche la disponibilità della casa coniugale.
Cassazione Civile, Sez. I, 22 Luglio 2011, n. 16126
Teramo, 31 Luglio 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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