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Il mantenimento cui ciascun genitore è tenuto verso i figli ex artt. 147, 148 c.c. e che il giudice deve determinare ex art. 155, comma 2, c.c., può ritenersi assolto dal genitore, dotato di reddito proprio con cui i figli non convivono, mediante gli adempimenti connessi all’ospitalità da parte dello stesso genitore non convivente in occasione dell’esercizio del diritto di visita allorchè le sue condizioni economiche non gli consentano, oltre all’assolvimento del mantenimento diretto dei figli quando sono presso di lui, il versamento anche di un ulteriore contributo.
Cassazione Civile, Sez. I, 14 Luglio 2011, n. 15565
Teramo, 25 Agosto 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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