La reiterata inosservanza da parte di entrambi dell’obbligo di reciproca fedeltà, pur se ricorrente, non costituisce circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione in capo all’uno o all’altro o ad entrambi allorché sopravvenga in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Cassazione Civile, Sez. I, 20.04.2011, n. 9074
Teramo, 04 Maggio 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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