Il coniuge assegnatario dell’abitazione coniugale che rivendichi la mancata consegna del box è tenuto a dimostrare l’esistenza del vincolo pertinenziale, quanto al requisito oggettivo dell’appartenenza dei due beni, principale ed accessorio, al medesimo proprietario (nella specie, al marito) ed al requisito soggettivo della durevole destinazione del bene accessorio al servizio di quello principale.
Cassazione Civile, Sez. III, 28 Dicembre 2011, n. 29468
Teramo, 08 Febbraio 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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