Magazine Legge

Separazione dei coniugi: provvedimenti relativi ai figli

Da Rebecca63

Separazione dei coniugi: provvedimenti relativi ai figliAi fini dell’esecuzione forzata, il provvedimento giudiziario con cui viene stabilito in sede di separazione personale come contribuire al mantenimento dei figli, richiede, nel caso in cui il genitore affidatario non provveda alle spese straordinarie relative ai figli, un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, siccome riguardanti eventi il cui accadimento risulta oggettivamente incerto; al contrario, il provvedimento con cui in sede di separazione si stabilisce, ai sensi dell’art. 155 comma 2 c.c., quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure “pro quota”, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell’ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell’obbligato ed al fine di legittimare l’esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore creditore possa allegare ed opportunamente documentare l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità ed impregiudicato, comunque, il diritto dell’altro genitore di contestare – “ex post” ed in sede di opposizione all’esecuzione, dopo l’intimazione del precetto o l’inizio dell’espropriazione – la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore.

Cassazione Civile, Sez. III, 23.05.2011, n. 11316

Teramo, 30 Maggio 2011 Avv. Annamaria Tanzi

RIPRODUZIONE RISERVATA

 



Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog