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Serie A: oggi esordisce anche la "Tessera del Tifoso"

Creato il 28 agosto 2010 da Juveincampo

La "tessera del tifoso"

 

La "tessera del tifoso" è uno strumento di “fidelizzazione” adottato dalla società di calcio. Il progetto lanciato dall'Osservatorio si pone l’obiettivo di creare la categoria dei “tifosi ufficiali”.

La tessera, rilasciata dalla società sportiva previo “nulla osta” della Questura competente che comunica l’eventuale presenza di motivi ostativi (Daspo in corso e condanne per reati da stadio negli ultimi 5 anni), fidelizza il rapporto tra tifoso e società stessa.

La "tessera del tifoso" - Cos'è
* E’ uno strumento nuovo delle Società sportive che serve a valorizzare il rapporto trasparente ed aperto con i propri tifosi che diventano i veri protagonisti dell’evento sportivo.
* E’ valida in tutti gli stadi senza distinzione tra i vari campionati nazionali.
* Rientra tra le agevolazioni di cui all’art. 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, ed è rilasciata nel rispetto delle procedure previste dal D.M. del 15 agosto 2009.


La "tessera del tifoso" - I vantaggi per i tifosi
1. Agevola l’acquisto dei titoli di accesso: la tessera può servire per la lettura elettronica dei dati personali del titolare ed è utilizzabile dal rivenditore per verificare l’identità dell’acquirente*.
2. Snellisce le procedure di accesso allo stadio: ogni impianto sportivo avrà corsie dedicate ai titolari della Tessera del Tifoso, la quale potrà essere utilizzata anche per verificare la corrispondenza della titolarità del biglietto con il portatore*.
3. Esenta dalle specifiche restrizioni che potrebbero essere imposte per motivi di ordine pubblico per le partite sia in casa che in trasferta. Questo vale per tutte le partite giocate in Italia.
4. Dà accesso a tutte le facilitazioni, privilegi e/o benefici che ciascuna Società sportiva proporrà ai propri clienti, previa esplicita adesione ai programmi/servizi forniti da Società Partner.
5. Rende il tifoso protagonista della propria sicurezza: con la tessera si entra in una comunità privilegiata di sostenitori ufficiali che aderisce ai valori dello sport e rivendica la passione per il calcio.
* I titolari della Tessera del Tifoso sono comunque tenuti a portare al seguito ed esibire un valido documento di identità in caso di eventuale richiesta da parte del rivenditore, degli Steward o di personale delle Forze di Polizia.

La "tessera del tifoso" - Chi può averla

* Possono richiedere ed ottenere la Tessera del Tifoso tutti i supporter che ne facciano richiesta ad una qualsiasi Società sportiva. I più appassionati potranno avere anche Tessere del Tifoso di differenti squadre.


* La Tessera del Tifoso non potrà essere temporaneamente rilasciata a:
- le persone attualmente sottoposte a DASPO ovvero ad una delle misure previste dalla legge 27/12/56 n.1423 (c.d. misure di prevenzione);
- coloro che siano stati condannanti, anche in primo grado, per reati c.d. da stadio.
* In caso di intervenuta assoluzione o revisione del provvedimento del DASPO, i motivi ostativi sono da considerare immediatamente decaduti, salvo la vigenza di altre misure di prevenzione anche non connesse.
* L’accertamento dei motivi ostativi avviene con le modalità previste dal Decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2009, comprese le disposizioni in materia di tutela del diritto alla protezione dei dati personali.
* In caso i motivi ostativi di cui sopra intervengano in un momento successivo al rilascio, la Tessera verrà comunque invalidata.

La "tessera del tifoso" - Motivi di esclusione
Prima del rilascio della Tessera:
1. mancata presentazione o presentazione incompleta, all’atto della richiesta di partecipazione, dei documenti richiesti dal Regolamento di Partecipazione al Programma;
2. il riscontro, attraverso sistema informatico di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2009, della sussistenza di “motivi ostativi”.
Successivamente al rilascio della Tessera:
1. sopravvenuti motivi ostativi*;
2. violazioni del regolamento d’uso degli impianti sportivi, nonché violazioni commesse in occasione o a causa di manifestazioni sportive relativi alle condizioni accettate all’atto della sottoscrizione del Programma.
*cfr. determinazione 27/2009 pag. 3 :
* sono temporaneamente escluse dal programma quelle persone condannate per reati da stadio anche con sentenza non definitiva, fino al completamento dei 5 anni successivi alla condanna medesima;
* la tessera del tifoso non può essere, altresì, temporaneamente rilasciata a coloro che sono attualmente sottoposti a DASPO, per tutta la durata del provvedimento stesso;

La "tessera del tifoso" - Da quando è obbligatoria

* Dall’inizio del prossimo Campionato di calcio, le società di Serie A e B e Lega Pro dovranno garantire il rilascio della “Tessera del Tifoso” ad ogni supporter che la richiederà.
* Dall’inizio della campagna abbonamenti per la stagione 2010/2011, le Società sportive dovranno rilasciare l’abbonamento ai soli possessori della tessera del tifoso, fermi restando i requisiti stabiliti dagli artt. 8 e 9 del citato decreto-legge n. 8 del 2007.
* Dall’inizio del prossimo campionato, l’accesso ai settori ospiti sarà riservato ai soli possessori della Tessera del Tifoso.
* Ogni Società sportiva è tenuta a rilasciare la Tessera del Tifoso - entro 20 giorni dalla richiesta - in maniera tale da consentire la partecipazione del titolare al primo evento sportivo utile successivo alla sottoscrizione della stessa. Nelle more del rilascio potrà essere garantito un titolo provvisorio che consenta l’accesso allo stadio, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 15 agosto 2009.
* I tifosi non interessati ad OTTENERE la Tessera potranno comunque seguire la propria squadra anche in trasferta acquistando regolare biglietto di settori diversi da quello degli ospiti ma potranno essere soggetti alle limitazioni imposte dalle Autorità di Sicurezza.

La "tessera del tifoso" - Procedura di rilascio

La tessera del tifoso potrà essere richiesta ad ogni Società di calcio di serie A, B e Lega Pro. Per ottenerla, occorre:
1. compilare e sottoscrivere i moduli standard indirizzati alla Società sportiva del programma, previa esibizione o comunicazione degli estremi di un valido documento d’identità da riportare negli appositi spazi previsti *;
2. impegnarsi a rispettare le regole del “codice etico” sottoscrivendo un apposito documento dal contenuto standardizzato predisposto dalle Leghe/FIGC/CONI o dalle singole Società sportive.
3. sottoscrivere l’espressa accettazione del diritto insindacabile delle Società sportive di invalidare la “Tessera del Tifoso” e gli eventuali privilegi ad essa connessi in caso violazione delle regole del “codice etico”, allegato al modulo, nonché del regolamento d’uso degli impianti sportivi.
Le società sportive trattano i dati raccolti mediante i predetti moduli per le sole finalità
previste dal programma e li conservano per il tempo di validità della tessera.
Il soggetto può consentire il trattamento dei propri dati personali, anche da parte di altre
società e dalle relative concessionarie del servizio, per finalità di promozione ed iniziative
commerciali secondo le indicazioni riportate nel richiamato modello.
* in caso di attivazione di ulteriori funzionalità/servizi/agevolazioni connessi alla Tessera ma forniti da Società Partner, dovranno essere compilati e sottoscritti moduli separati, nel rispetto del Codice per la protezione dei dati personali.

La "tessera del tifoso" - Gli obblighi delle Società Sportive

Con l’inizio del prossimo campionato, a partire dall’avvio della campagna abbonamenti, le società di serie A e B e Lega Pro dovranno garantire il rilascio della “tessera del tifoso”.
Entro la stessa data in ciascun settore degli impianti interessati dovranno essere previste “corsie dedicate” per i possessori della “tessera del tifoso” e dei loro familiari o accompagnatori; ciò potrà essere realizzato anche utilizzando lettori di prossimità già nelle fasi di prefiltraggio.
Nella fase transitoria e sino al perfezionamento delle procedure informatiche dell’accertamento dei motivi ostativi:
1. le Società sportive dovranno trasmettere i nominativi alle Questure secondo le modalità previste dal D.M. 15 agosto 2009
2. le Questure risponderanno entro 10 giorni dalla richiesta; nel frattempo il titolo è comunque rilasciato con possibilità di successiva invalidazione.

Ulteriori info le potete trovare su:

www.osservatoriosport.interno.it

 


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