“Squalifica per tre giornate effettive di gara Ibrahmovic Zlatan (Milan): per avere, al 19° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto; infrazione rilevata da un Assistente“. Con questa motivazione il Giudice Sportivo ha inflitto tre giornate di squalifica a Zatlan Ibrahimovic per lo schiaffo ad Aronica durante il secondo tempo di Milan-Napoli. In questo modo il giocatore salterà proprio la partita "scontro diretto" contro la Juve, salvo ricorsi......Di seguito tutte le decisioni del giudice:
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan): per avere, al 19° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito
un calciatore avversario con uno schiaffo al volto; infrazione rilevata da un Assistente.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
DIAKHITE Modibo (Lazio): per avere, al 37° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro
un’espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARROZZIERI Moris (Lecce): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CONSIGLI Andrea (Atalanta): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in
possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
CANNAVARO Paolo (Napoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione
aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).
143/402
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CIGARINI Luca (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato
(Ottava sanzione).
CONSTANT Kevin (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
DE ROSSI Daniele (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
KUCKA Juraj (Genoa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta
sanzione).
LAZZARI Andrea (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
MAICON Sisenando Douglas (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
VAN BOMMEL Mark Peter (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
SOCIETA’
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Terza giornata ritorno sostenitori
delle Società Genoa-Lecce-Milan-Napoli-Novara-Palermo-Roma hanno, in violazione della
normativa di cui all’art 12. n 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e
bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso del primo
tempo, esposto uno striscione costituente espressione di discriminazione territoriale; entità della
sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma 2, CGS, per avere la Società
concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo
tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di
discriminazione etnica; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma
2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NOVARA per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo
tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria un coro costituente espressione di
discriminazione razziale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma
2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
143/401
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno e, nel recinto di giuoco, due petardi e numerose palle
di neve; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere
a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi
e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
danneggiato dei sedili, assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti degli stewards
intervenuti; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1
lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini
preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 4° del
primo tempo, lanciato un petardo nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; entità della
sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per
avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al termine della gara,
rivolto all’Arbitro un coro ingiurioso