Non è specifico onere probatorio gravante su chi agisce per l’accertamento della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia in confessoria servitutis dimostrare la situazione di fatto esistente al momento in cui i due fondi hanno cessato di appartenere all’unico soggetto per effetto di alienazioni separate e, per l’effetto, tale prova non è presupposto necessario per la costituzione della servitù ex art. 1062 c.c.
Corte di Cassazione, sez. II, 15 aprile 2014, n. 8730
Teramo, 22 Aprile 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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