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Servizi di ristorazione e di catering ai viaggiatori comunitari

Da Giancarlopastore @PastoreGC
Ristorazione e di catering A quale regime Iva è assoggettata la fornitura di ristorazione e catering da parte delle compagnie di trasporto ai viaggiatori in ambito Ue? Le prestazioni di ristorazione e di catering sono contemplate nelle lettere c) e d) dell’articolo 7-quater del Dpr n. 633/1972. Il decreto Iva, tuttavia, non contiene – al pari delle direttive comunitarie – una definizione dei servizi di ristorazione e di catering. L’articolo 6, comma 1, del Regolamento di esecuzione (Ue) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 recante “Disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/Ce relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto” prevede che i servizi di ristorazione e di catering consistono nella fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande o di entrambi costituisce solo una componente dell’insieme in cui i servizi prevalgono. Nel caso della ristorazione tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso del catering i servizi sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore.
Quanto alla distinzione tra le due tipologie di servizi, quelli di ristorazione sono prestati nei locali del prestatore, mentre quelli di catering sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore (cfrsentenza della Corte di giustizia C-497/09 e C-499/09 del 10 marzo 2011).
Il comma 2 dell’articolo 6 sottolinea altresì che, in assenza di servizi di supporto (quali, ad esempio, la fornitura di stoviglie e di mobilio e la messa a disposizione di personale incaricato del servizio), l’operazione non è considerata servizio di ristorazione o catering. La fornitura di cibi o bevande si configura, pertanto, non come prestazione di servizi, ma come cessione di beni, risultando applicabili i relativi criteri di individuazione del presupposto territoriale, non modificati dalla direttiva 2008/8/Ce e dal Dlgs n. 18/2010. Anche la fornitura – da parte di una società di catering – di pasti già pronti, consegnati a bordo di navi, treni o aerei, costituisce una cessione di beni effettuata nei confronti della compagnia di navigazione o di trasporto ferroviario.
Relativamente al luogo di effettuazione, i servizi di ristorazione e di catering – diversi da quelli eseguiti a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità – si considerano effettuati in Italia se ivi materialmente eseguiti e non si considerano effettuati in Italia se materialmente eseguiti in altro Stato (comunitario o non comunitario). Nel caso in cui siano eseguiti a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità, si considerano effettuati in Italia se il trasporto ha inizio in Italia, non effettuati in Italia se il trasporto ha inizio in altro Stato comunitario (cfr circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37/2011).

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