Se la legge di stabilità diventerà definitiva negli attuali termini, per effetto della modifica apportata all’art. 30, comma 1 del D.P.R. n. 115/2002, a far data dal primo gennaio 2014 l’importo della c.d. anticipazione forfettaria per i diritti, le indennità di trasferta e notifica eseguita ad istanza di parte passerà dall’attuale importo di euro 8 a euro 27. Il più che triplicato nuovo importo fa seguito ai numerosi incrementi che negli ultimi anni ha interessato il c.d. contributo unificato (esteso anche a controversie tradizionalmente esenti, come quelle del settore lavoro e famiglia) da calcolarsi sui vari scaglioni secondo il valore dichiarato della controversia. Ma proprio perché, a differenza di quest’ultimo, l’anticipo a forfait è “fisso”, il suo consistente aumento viene percepito come un “salasso” per le controversie di più basso valore che potrebbero ritenersi, a questo punto, antieconomiche da intraprendersi. L’effetto finale percepito non è tanto una possibile deflazione del carico giudiziario quanto la compressione degli spazi per la difesa giudiziaria a scapito di cittadini meno abbienti.
Tags: Giustizia, giustizia sociale, lavoro