Anche per il 2012 viene confermata la riduzione contributiva nel settore dell’edilizia nella misura dell’11,50%. A ribadirlo è il Messaggio INPS 21269 del 27 dicembre scorso, che fa riferimento al decreto 30 ottobre 2012 relativo alle Modalità di contribuzione nel settore dell’edilizia. Misura dell’11,50 per cento della riduzione contributiva prevista dall’art. 29, comma 5 della legge 341 del 1995, come sostituito dall’art. 1, comma 51 della legge 247 del 2007.
Ricordiamo che è proprio la legge 247/2007, il c.d. Protocollo Welfare, ad avere reso strutturale e quindi permanente il beneficio dello sgravio contributivo. La norma stabilisce che entro la fine di maggio di ogni anno, il Governo debba effettuare la verifica degli effetti determinati dalle disposizioni in materia di minimale imponibile contributivo per il settore edile, al fine di valutare la possibilità che, con decreto interministeriale da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, possa essere confermato o rideterminato per l’anno di riferimento lo sconto contributivo nella misura dell’11,50%. Ed è appunto quanto è stato stabilito con il decreto 30 ottobre 2012 prima ricordato.
Come si determina il beneficio?
La riduzione contributiva dell’11,50% va calcolata sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro, dovute all’INPS per i periodi di paga da gennaio a dicembre e all’INAIL, per gli operai (compresi i soci lavoratori delle società cooperative) occupati a tempo pieno.