Anche in caso di un'incapacità temporanea può essere opportuna l'amministrazione di sostegno
La zia facoltosa non più giovane di età incontra il "principe azzurro" e perde la testa. Comincia a sperperare il proprio patrimonio con l'amato, passando da una condizione di ricchezza a quella di povertà senza rendersene conto.
La nipote assiste alla rovina economica della zia dopo il fidanzamento - l'amato, peraltro, viene imputato per il delitto di circonvenzione di incapace in danno di quest'ultima - e decide di avviare la procedura per l'amministrazione di sostegno.
La zia innamorata viene sottoposta a perizia psichiatrica, nel corso della quale emerge che, effettivamente, si trova in una situazione di deficienza psichica che la porta a compiere atti pregiudizievoli per sè stessa.
La perizia, svolta nel corso del giudizio penale, viene confermata in sede di giudizio civile: l'esaminata è incapace di curare i propri interessi e di percepire gli effetti negativi sul proprio patrimonio degli atti di gestione posti in essere.
Viene, pertanto, nominato l'amministratore di sostegno.
Il provvedimento viene reclamato dalla zia prima in Corte d'Appello e, a seguito di rigetto, in Corte di Cassazione.
La Corte di legittimità osserva che " l'amministrazione di sostegno non presuppone necessariamente l'accertamento di una condizione di infermità di mente, ma contempla anche l’ipotesi che sia riscontrata una menomazione fisica o psichica della persona sottoposta ad esame, che determini, pur se in ipotesi temporaneamente o parzialmente, una incapacità nella cura dei propri interessi.
Ed è proprio questa la situazione riscontrata nel caso in esame dalla Corte di Appello, che per l'appunto ha ritenuto che la F. , pur essendo "in possesso di facoltà cognitive solo lievemente compromesse" versasse in una condizione di dipendenza psicologica nei confronti di M..L.S. , in cui favore si era "spogliata di tutti i suoi beni, passando da una situazione di agiatezza ad una di sostanziale povertà" (p. 14)".
Pertanto, a parere della Suprema Corte correttamente la Corte di merito ha giudicato necessaria la nomina di un amministratore di sostegno a causa dell'ingiustificata influenza sulla medesima da parte dell'amato e dell'esigenza di "neutralizzare gli eventuali effetti pregiudizievoli che si sarebbero potuti determinare".
La perizia psichiatrica ha, infatti evidenziato una vera e propria dipendenza psicologica da parte della zia innamorata, nonchè l'incapacità di percepire gli effetti pregiudizievoli degli atti di gestione del proprio patrimonio compiuti successivamente all'incontro con l'amato - in particolare, il trasferimento a quest'ultimo dei propri beni, che avrebbero lasciato la zia in una situazione di sostanziale povertà -.
La Corte di Cassazione - Sez. I civile - con la sentenza n. 13917 depositata il 02.08.2012 ha, pertanto, rigettato il ricorso della zia, condannando quest'ultima al pagamento delle spese processuali.
Roma, 22 agosto 2012
Avv. Daniela Conte
Studio Legale Avv. Daniela Conte & Partners
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