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Si avvicina il primo appuntamento per il pagamento delle ...

Da Pukos
Si avvicina il primo appuntamento per il pagamento delle ...

Si avvicina il primo appuntamento per il pagamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni Unico 2015 e Irap 2015 per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Infatti con il DPCM del 9.6.2015 pubblicato in G.U. 12.06.2015, viene disposta la proroga dei versamenti delle imposte dei contribuenti con studi di settore. Per tali soggetti, quindi, la scadenza ufficiale del 16/06/2015 subisce uno slittamento dovuto ai soliti ritardi dell’Amministrazione nell’uscita dei modelli ufficiali degli Studi di settore.

Nello specifico il DPCM prevede la proroga dei termini di versamento a favore di:

  • soggetti, persone fisiche e non, che esercitano un’attività economica per la quale sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi/compensi di ammontare ≤ €. 5.164.569, a nulla rilevando altre eventuali cause di esclusione/inapplicabilità.

Possono, quindi, fruire della proroga anche i soggetti per i quali operano:

  • cause di esclusione dagli studi di settore (che non sia da quella rappresentata dall’ammontare di ricavi/compensi > €. 5.164.569,00) (es.: inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
  • cause di inapplicabilità degli studi di settore (es.: cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc.);
  • coloro che dichiarano un reddito imputato dai soggetti destinatari della proroga di cui sopra:
  • soci di società di persone o Srl in trasparenza fiscale;
  • soci di studi associati;
  • collaboratori di impresa familiare (e coniugi di aziende coniugali);
  • contribuenti che adottano il regime dei “minimi” o il nuovo regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), ancorché esclusi per legge dall’applicazione degli studi di settore.

Per effetto della suddetta proroga tali soggetti possono effettuare i versamenti, senza alcuna maggiorazione entro il 6 luglio 2015 (in luogo del 16/06) ed, in alternativa, dal 7 luglio al 20 agosto 2015 con la maggiorazione dello 0,4%.

La proroga riguarda tutti i versamenti risultanti sia da Irap 2015 che da Unico 2015, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto “minimale”.

A titolo esemplificativo si citano tra i versamenti che godono della proroga:

  • saldo 2014 e acconto 2015 Irap;
  • saldo 2014 e acconto 2015 Irpef;
  • saldo 2014 e acconto 2015 Ires;
  • saldo 2014 addizionale regionale e saldo 2014/acconto 2015 addizionale comunale;
  • saldo Iva 2014 solo per chi presenta la Dichiarazione Iva unificata con Unico (con scadenza 16 giugno, quindi maggiorato dell’1,2%);
  • contributi previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata (Risoluzione n. 173/2007);
  • imposta sostitutiva regime nuove iniziative, regime dei minimi e regime forfettario;
  • cedolare secca, acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, IVIE/IVAFE per immobili/attività detenuti all’estero dovuti dalle persone fisiche che usufruiscono della proroga;
  • diritto camerale (il Ministero dello Sviluppo nella Circolare 30.5.2011, n. 103161 aveva chiarito che la proroga è applicabile anche al diritto CCIAA in quanto il termine per il versamento del diritto annuale è “ancorato” al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi).

Rimangono, invece, ferme le scadenze del passato 16 giugno 2015 o dal 17 giugno al 16 luglio 2015 (con la maggiorazione dello 0,40%) per i pagamenti di Unico 2015 da parte dei contribuenti che sono estranei agli studi di settore, che nello specifico sono:

  • persone fisiche che compilano il modello Unico ma anche i contribuenti senza sostituto d’imposta che presentano il 730 e risultano a debito d’imposta;
  • persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o lavoro autonomo neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
    • soggetti non titolari di Partita Iva;
    • soggetti che hanno un codice attività per il quale non sono previsti studi di settore (e quindi sono soggetti a parametri);
    • soggetti titolari di partita Iva, ma che non conseguono un reddito d’impresa/lavoro autonomo (es. società/imprenditori titolari di reddito agrario);
    • soggetti che hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a € 5.164.569.

Inoltre non usufruiscono della proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno, avvalendosi del maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in quanto per loro scadenza del pagamento delle imposte coincide naturalmente con il 16 luglio 2015 o il 20 agosto 2015 (con maggiorazione del 0,40%).

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