In presenza dell’allegazione del fatto-base delle gravi lesioni subite dal figlio convivente all’esito di sinistro stradale, il giudice deve ritenere in particolare provata la sofferenza inferiore (o patema d’animo) e lo sconvolgimento dell’esistenza che anche per la madre ne derivano, dovendo nella liquidazione del relativo ristoro tenere conto di entrambi i suddetti profili, ivi ricompresa la degenerazione della sofferenza interiore nella scelta di abbandonare il lavoro al fine di dedicarsi esclusivamente alla cura del figlio, bisognevole di assistenza in ragione della gravità delle riportate lesioni psicofisiche.
Cassazione Civile, Sez. III, 06.04.2011, n. 7844
Teramo, 22 Aprile 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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