La Corte dei Conti ha detto sì al decreto ministeriale che fissa le regole per le Società tra professionisti (Stp). Così, con questo nulla osta, l’ultimo passaggio sarà la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ricordiamo che il provvedimento abroga la legge 23 novembre 1939, n. 1815 (che impediva l’esercizio professionale in forma societaria) e si applica ai professionisti iscritti agli Albi, a esclusione degli avvocati e dei notai. Il regolamento sulle Stp non si applica alle società di ingegneria, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006).
Occorre sottolineare che il regolamento non risolve i nodi del regime fiscale e contributivo da applicare alle società tra professionisti. Leggi anche Società tra professionisti, non si scioglie il nodo previdenziale.
Leggi la versione definitiva del Regolamento Stp, arrivata sul tavolo della Corte dei Conti. In breve riassumiamo i contenuti del regolamento.
Trasparenza con il cliente
La Stp deve fornire al cliente le seguenti informazioni, sin da subito:
- sul diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
- sulla possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale;
- sulla esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento;
- l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento.
Leggi anche Società tra Professionisti, il cliente deve essere sempre informato.
Onorabilità
Il socio per investitore può far parte di una società professionale solo se:
- è in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società è iscritta;
- non ha riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non è stato cancellato da un albo per motivi disciplinari.
Regole deontologiche e responsabilità disciplinare
Il socio professionista deve seguire le regole deontologiche dell’ordine o collegio a cui è iscritto e la società professionale risponde delle violazioni delle norme deontologiche dell’ordine al quale risulta iscritta. Se la violazione commessa dal singolo socio professionista, che può anche essere iscritto a un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare di quel socio concorre con quella della società.
Registro delle imprese
La Stp è iscritta in una sezione apposita del registro delle imprese e degli albi o dei registri, depositati presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.