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Società tra Professionisti: il Ministero della Giustizia risponde

Creato il 01 agosto 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Società tra Professionisti: il Ministero della Giustizia risponde

Il Consiglio di Stato ha esaminato lo “Schema di regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183″ con il il Parere n. 3127 e l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ha risposto, tenendo in considerazione che gli Ordini chiedevano l’iscrizione della società tra professionisti a tutti gli albi interessati.

Il parere del CdS ha ritenuto superfluo il comma 2 dell’articolo 2 che puntualizza la non applicabilità del regolamento alle associazioni professionali e alle società tra professionisti costituite secondo i modelli vigenti. Il Ministero ha accolto quanto affermato dal CdS.
Il CdS ha suggerito l’eliminazione del comma 1 dell’articolo 3 (“Conferimento dell’incarico”) o la sua riformulazione: deve esser esplicito che l’attuazione del principio espresso dalla fonte primaria si sostanzia con l’imposizione di una serie puntuale di obblighi informativi in capo alla società. Il Ministero della Giustizia ha accettato il suggerimento del CdS.
In riferimento al comma 2, articolo 4 (Obblighi di informazione) il CdS chiede di prevedere che la società tra professionisti debba consegnare al cliente anche l’elenco scritto dei soci di capitale per verificare situazioni di conflitto di interessi tra società e cliente. Il Ministero della Giustizia ha accolto il suggerimento del CdS aggiungendo che la società deve dare al cliente anche l’elenco dei soci capitalisti.

Il Ministero della Giustizia ha condiviso le considerazioni del CdS che richiedeva di chiarire che la possibile collaborazione di sostituti e ausiliari del professionista nell’esecuzione dell’incarico deve essere circoscritta solo a certe attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili. Se si verificano casi di sostituzione o collaborazione per lo svolgimento di attività professionali più grandi o più importanti, deve essere garantito l’assolvimento dell’obbligo d’informazione preventiva prevista dall’art. 4.
Il Ministero della Giustizia ha accolto solo in parte l’opzione in base alla quale si chiede di chiarire che la sostituzione professionale sia possibile solo in relazione ad attività connotate da esigenze non prevedibili.
In merito all’articolo 6, che concerne l’incompatibilità, il Ministero della Giustizia ha accolto i suggerimenti del CdS, e ha ha specificato: costituisce causa di incompatibilità per i soci capitalisti l’aver subito condanne penali per una pena pari o superiore a 2 anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo.

Incompatibile anche il professionista che vuole partecipare a una società tra professionisti come socio capitalista e che non sia più iscritto all’albo per motivi disciplinari. Ai requisiti di onorabilità dei soci di capitale si aggiungerà la mancata sottoposizione a misure di prevenzione personali o reali in primo grado.

Per quanto riguarda l’articolo 7 relativo all’iscrizione nel registro delle imprese, il CdS ha sottolineato l’esigenza di chiarire come la prevista incompatibilità di partecipare a più Società tra professionisti possa essere rilevata anche dalle risultanze delle iscrizioni all’albo delle Società tra professionisti. Il Ministero della Giustizia ha condiviso la necessità di delineare le modalità attraverso le quali l’eventuale accertata situazione di incompatibilità deve essere rimossa e quali altre conseguenza si determinano in capo alle società e al singolo professionista: il Ministero condivide l’esigenza di individuare le modalità procedimentali per accertare e rimuovere la situazione di incompatibilità ma esclude la possibilità di individuare un obbligo del notaio di accertare l’incompatibilità.
Non è condivisibile per il Ministero della Giustizia il suggerimento del CdS sulla disciplina di incompatibilità delle conseguenze che il verificarsi della situazione di incompatibilità comporta. Occorre fare una previsione riguardante la sanzione disciplinare se non viene individuata la causa di incompatibilità.

Per quanto riguarda il regime disciplinare della società (articolo 12) il Ministero della Giustizia ha accolto le osservazioni del CdS ma ha imposto alcune limitazioni: è necessario chiarire che il professionista rimane vincolato al proprio codice deontologico; è  necessario chiarire che la società tra professionisti risponde come tale alle regole deontologiche dell’ordine a cui è iscritta (attività professionale “principale”); chiarire che la responsabilità disciplinare della Società tra professionisti concorre a quella del socio professionista (anche se iscritto ad altro albo rispetto alla società) nel solo caso di violazione deontologica ricollegabile a direttive impartite dalla società.


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