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Società tra professionisti, per il primo anno i diritti alle CCIAA sono variabili

Creato il 29 agosto 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Società tra professionisti, per il primo anno i diritti alle CCIAA sono variabili

Se è vero che tra alla Camera di Commercio le Società tra Professionisti (Stp) tecnici iscritte nel registro speciale sono zero, questo articolo non interesserà a nessuno. Comunque, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota protocollo n. 120930 del 17 luglio 2013 su Stp e Start Up innovative, ha dichiarato che per il primo anno di iscrizione le società tra professionisti (Stp) sono tenute al versamento del diritto annuale alle Camere di commercio in un importo commisurato al fatturato dell’esercizio precedente, e non in un importo in misura fissa.

Leggi la nota del Mise del 17 luglio 2013 su Stp e Start Up innovative.

Nel caso del primo anno di iscrizione, per la prima fascia di fatturato, le Stp sono tenute al versamento di un importo pari a 200 euro. Per il 2014 e per gli anni successivi, il ministero fornirà indicazioni in sede di definizione degli importi del diritto annuale.

Le Start Up innovative
Il Mise precisa che “un’impresa neo-iscritta al registro delle imprese che richiedesse, avendone i requisiti di legge, sin dal momento della prima iscrizione di essere iscritta come impresa Start-up innovativa, deve essere esonerata dal pagamento del diritto annuale dovuto per il periodo previsto dalla medesima normativa a decorrere dal 2013”.

Le imprese già costituite quando è entrata in vigore della legge di conversione del decreto 179/2012 “sono considerate start-up innovative se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l’Ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell’articolo 25; se tali imprese al momento della richiesta di iscrizione nella sezione speciale, non hanno ancora versato il diritto per il 2013, devono considerarsi, a norma di legge, esonerate dal pagamento del diritto annuale. Nel caso in cui le stesse imprese avessero già versato il diritto annuale per l’anno 2013, queste hanno diritto a richiederne il rimborso ovvero ad utilizzare quanto pagato come credito verso la camera di commercio da compensare con altri versamenti”.

Leggi lo Speciale Società tra professionisti.


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