Ai fini della sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato con impianti autonomi, non occorre, per la validità della delibera, che questa sia corredata del progetto e della relazione tecnica di conformità, poiché la legge distingue la fase deliberativa da quella attuativa, attribuendo alla prima la mera valutazione di convenienza economica della trasformazione ed alla seconda gli aspetti progettuali, ai fini della rispondenza del nuovo impianto alle prescrizioni di legge.
Corte di Cassazione, sez. II, 09 aprile 2014, n. 8336
Teramo, 10 Aprile 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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