Arrivano le istruzioni operative inerenti ai meccanismi di rimodulazione delle tariffe incentivanti per gli impianti solari fotovoltaici di potenza nominale incentivata superiore ai 200 kW. Ad emanarle è il GSE (Gestore dei Servizi Energetici, l’ente che eroga incentivi economici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), sul sentiero dettato dall’art. 26, commi 2 e 3, legge 11 agosto 2014, n. 116 (che ha convertito il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, contenente anche lo Spalma Incentivi).
Le istruzioni
Ecco una rapida scorsa in merito al contenuto delle suddette istruzioni: all’interno vengono descritte le modalità di erogazione, secondo il criterio dell’acconto-conguaglio, delle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta dagli impianti solari fotovoltaici previste dal comma 2 dell’art. 26 della legge. Si stabilisce inoltre che, con decorrenza a partire dal gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale incentivata superiore a 200 kW sia rimodulata a scelta dell’operatore sulla base di tre opzioni. Tali opzioni sono descritte sempre all’interno delle istruzioni: eccole di seguito.
a) La riduzione dell’incentivo (secondo le percentuali della tabella allegato 2, dl 91/2014) con spalmatura su 24 anni;
b) La rimodulazione “a doppio periodo”, con un primo periodo di riduzione dell’incentivo seguito da un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura;
c) La riduzione secca dell’incentivo del 6/7/8% (a seconda della taglia), per il periodo residuo di incentivazione.
Fotovoltaico e Spalma Incentivi, su che livelli si attesta il rapporto tra questi due termini? Per scoprirlo leggi l’articolo di Mauro Ferrarini intitolato Tra Spalma Incentivi e norme retroattive, arriva il crepuscolo del FV in Italia?
La scelta dell’opzione potrà essere effettuata dai Soggetti Responsabili entro le ore 23 del 30 novembre prossimo, in maniera esclusiva mediante l’applicazione web FTV/SR presente nel portale informatico del GSE. Qualora la comunicazione della opzione non dovesse essere trasmessa entro questo termine, il GSE sarà tenuto ad applicare la rimodulazione prevista alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 26.