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Sperimentazioni cliniche, vantaggi e limiti delle coperture assicurative

Creato il 20 dicembre 2015 da Lupoantonio

sperimentazione

La RC per le sperimentazioni cliniche è una tipologia di copertura assicurativa molto particolare, che riguarda i test e i controlli delle varie terapie farmaceutiche e di somministrazione dei medicinali, per i quali vengono tendenzialmente selezionati pazienti affetti da determinate patologie, che necessitano di cure.

Termini della copertura e imposizioni legislative

Ma in cosa consiste questo tipo di copertura? Generalmente si tratta di una polizza che prevede la tutela di tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della sperimentazione, dal monitor al promotore, passando per i vari collaboratori dei centri nei quali la sperimentazione ha luogo. Inoltre, può prevedere la rinuncia alla disdetta “preventiva” assicurazionenel caso in cui si verifichi un sinistro. Le RC per sperimentazioni cliniche prevedono la presenza di una copertura standard sulla base di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 14 luglio del 2009: si tratta di tutti i requisiti minimi che devono possedere le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alla sperimentazione. La copertura vale per tutta la durata del trial - come da protocollo - con la possibilità di estenderla con un’ulteriore copertura. Il calcolo della garanzia postuma avviene a partire dal momento in cui termina la validità della polizza, ovvero nel momento in cui ha termine la sperimentazione.

I limiti delle coperture assicurative

Per quel che riguarda limiti ed esclusioni, ogni contratto assicurativo può prevedere dei vincoli e delle casistiche differenti. Quali sono? vediamoli un po più nello specifico. La garanzia, ad esempio, può non operare per i danni nucleari, per quelli congeniti subiti da donne che hanno preso parte alla sperimentazione in stato di gravidanza e per i danni genetici. Inoltre, possono essere escluse le sperimentazioni che non sono state autorizzate regolarmente, i danni derivanti  da infermità ereditarie o da sperimentazioni avvenute diversamente da quanto previsto dalle autorità competenti. Limitazioni alla copertura sono imposte anche per le infermità genetiche, oltre che per tutti quei danni che non abbiano un diretto rapporto causale con la sperimentazione che è oggetto di assicurazione. È molto importante, quindi, far riferimento alla compagnia assicuratrice, per non essere vittime designate di cattive sorprese.

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