In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misura inferiore a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, senza dare adeguata motivazione dell’eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell’art. 24 l. n. 794 del 1942.
Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 08 Giugno 2011, n. 12461
Teramo, 19 Giugno 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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