SECONDA PARTE: Complementari ed opposti
Segue dalla PRIMA PARTE Il tirocinio ha un suo contraltare: il contratto di apprendistato.Il contratto di apprendistato, indicato dalla Riforma Fornero come contratto principale per l'inserimento lavorativo di giovani in azienda, ha delle robuste garanzie sia per l'inserimento che per la formazione della risorsa.Un apprendista è un lavoratore a tutti gli effetti: svolge una prestazione lavorativa ed è ricompensato per questo: il suo stipendio non è un semplice rimborso spese, ed è in più garantito per tre anni, salvo patologie del rapporto.Nella prassi, molto spesso l'apprendistato è lo sbocco ottimale alla fine del contratto di stage, perché consente alle imprese di inquadrare il lavoratore in una cornice normativa vantaggiosa ed all'apprendista di portare avanti in parallelo formazione e lavoro.Sappiamo però che il rapporto delle imprese con l'apprendistato non è idilliaco, naturale, perciò, che abbiano ripiegato sul contratto di stage, per quanto questo ripiego sia stato abusivo ed improprio.Durante le conferenze, pubblico e relatori si sono chiesti più volte come fermare gli abusi in questo campo. Le considerazioni non bastano, gli interventi legislativi nemmeno.Considerare un contratto di stage come un contratto di formazione, far capire allo stagista che il suo non è un lavoro, ma un momento formativo non cambia la realtà dei fatti e, come è doveroso ricordare ogni volta, nemmeno un intervento legislativo può far molto.Uno degli interventi più seguiti è stato quello di un ispettore del lavoro, il dott. Santoro, che ha dato una panoramica sulle sanzioni a cui vanno incontro le imprese che fanno un uso abusivo del contratto di tirocinio. Sono molto alte e, come dimostrano i fatti, già inefficienti.Non serve ricordare che inasprire le pene per reprimere un certo comportamento è utile fino a un certo punto, oltre il quale, per dirla terra-terra, non è con le cattive che si otterrà qualcosa. Di passare alle buone maniere, cioè agli incentivi per i comportamenti virtuosi, ho già parlato e conto di parlarne ancora.Per il momento, concludo questa seconda parte con una riflessione: lo sfruttamento abusivo del lavoratore non è una situazione che può cambiare per legge. Se per ipotesi il contratto di stage venisse proibito, e rimanessero solo i tirocini curriculari, il suo posto verrebbe preso da un altra forma contrattuale. I dipendenti accetterebbero condizioni contrattuali comunque deteriori, per evitare la disoccupazione. Le imprese, da parte loro, troverebbero altri strumenti per abbassare il costo del lavoro.Questo finché le produzioni italiane, a prescindere dal numero di apprendisti o stagisti che impiegano, non diventeranno più competitive sui mercati internazionali e richiederanno in massa competenze innovative da parte di lavoratori qualificati ed esperti, dall'ingegnere al consulente legale.Non facciamoci illusioni: i cambiamenti industriali necessari non sono alle porte e non possono essere promessi da nessun politico – a meno che non riesca a garantire una serie di legislature pressoché impeccabili.
Simone Caroli