Ricorre la situazione di abbandono del minore sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi sociali sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, per cui la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità effettiva.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, 25 giugno 2014, n. 14448
Teramo, 27 Giugno 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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