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Statuto del teatro Lirico di Cagliari (1)

Creato il 22 gennaio 2015 da Nonzittitelarte

Statuto del teatro Lirico di Cagliari (1)ARTICOLO 9

Consiglio di Indirizzo – Composizione e durata

9.1  – Il Consiglio di Indirizzo è formato da un numero di componenti pari a cinque o (nel caso in cui vi siano due consiglieri nominati dai soci privati) pari a sette membri, secondo quanto di seguito specificato.

9.2 – Oltre al Presidente della Fondazione, fanno parte del Consiglio di Indirizzo:

a) un membro nominato dall’Autorità statale competente in materia di spettacolo (oggi individuabile ed individuata nel Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo),

b) uno nominato dalla Regione Autonoma della Sardegna,

c) uno nominato dal Comune di Cagliari;

La nomina del quinto consigliere spetta ai soci privati nel caso previsto dal precedente art. 4.4.

9.3 - I consiglieri di nomina da parte dei soci privati non possono essere superiori a due. Ove più siano i soci privati che, complessivamente, assicurino più del doppio degli apporti previsti dal precedente art. 4.4. per la nomina di un rappresentante, il diritto di nomina spetterà ai due soci privati che, singolarmente o collettivamente, nei modi previsti dall’art. 4.4, assicurano il maggiore apporto al patrimonio della Fondazione. Decorsi due anni la loro permanenza in Consiglio cessa ove dovesse cessare l’erogazione del contributo che ha consentito la nomina del/i rappresentante/i.

9.4 – Ove vi sia la necessità di giungere al numero minimo di consiglieri stabilito dal precedente comma 1, in assenza del o dei componenti di spettanza dei soci privati, l’ulteriore consigliere verrà nominato dal Consiglio di Indirizzo e decadrà al momento dell’eventuale ingresso del componente nominato dai soci privati.

9.5 – Per essere nominati componenti del Consiglio di Indirizzo è necessario che i candidati posseggano i requisiti di professionalità ed esperienza anche con riferimento ai settori di attività della Fondazione.

9.6 – Il Consiglio di Indirizzo dura in carica cinque anni; il periodo decorre dall’atto di insediamento. I Consiglieri in scadenza possono essere riconfermati. I componenti nominati dai soci privati, esaurito il periodo minimo di contribuzione alla gestione, decadono dalla carica in caso di mancata reiterazione di formale impegno finanziario per il periodo mancante alla copertura dei cinque anni. La permanenza nel Consiglio di Indirizzo dei rappresentanti nominati dai privati è subordinata all’erogazione da parte di questi dell’apporto annuo alla gestione della Fondazione.

9.7 – Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio di Indirizzo vengano a mancare per qualsiasi ragione durante il mandato, compresa la decadenza di cui all’ultimo capoverso del superiore punto 9.6, il Presidente provvederà a promuovere la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno. Il componente di nuova nomina resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo di cui fa parte.

9.8 – Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con votazione palese e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9.9 - Le Autorità nominano i componenti degli organi di loro competenza non prima dei trenta (30) giorni precedenti la scadenza del mandato, ma non oltre quest’ultima. Trascorsi inutilmente quarantacinque (45) giorni dalla scadenza del mandato i componenti non sostituiti decadono. Il Consiglio di indirizzo, nella sua prima seduta successiva alla nomina di ciascun componente, verifica che lo stesso sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto e procede al suo insediamento. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione.

9.10 – La convocazione del Consiglio di Indirizzo viene fatta dal Presidente con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione almeno cinque giorni prima della adunanza. In caso di urgenza il termine per l’invio della convocazione è ridotto a due giorni (quarantotto ore). La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora della adunanza, nonché le eventuali ragioni di urgenza. In caso di mancata indicazione del luogo, l’adunanza si intende convocata presso la sede della Fondazione.

9.11 – Il Consiglio di Indirizzo può deliberare anche in assenza delle indicate formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri, almeno un rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Sovrintendente.

9.12 – È consentita la partecipazione alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione quali la teleconferenza e la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, e che di tutto ciò sia dato atto nel verbale.

9.13 – I componenti del Consiglio di Indirizzo esercitano in piena autonomia le funzioni che ad essi competono e rispondono solo nei confronti della Fondazione dell’esercizio delle medesime. Essi non rappresentano i soggetti pubblici o privati che li hanno designati o nominati, né ad essi rispondono. Sono tenuti alla rigorosa riservatezza sullo svolgimento della propria attività e sul funzionamento della Fondazione.

9.14 – Il Sovrintendente partecipa alle sedute del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto. Non partecipa alle sedute ogniqualvolta il Consiglio di Indirizzo debba determinare il suo compenso o in ogni caso nel quale si trovi in posizione di conflitto di interessi.

 

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