PoEtica è una realtà nazionale che lega lo scrittore al lettore
PoEtica organizza per Libra eventi, corsi, attività per piccoli e grandi lettori curiosi
…segue regolamento, scheda e modalità di iscrizione
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
Art. 1 E’ costituita l’Associazione Culturale senza fini di lucro denominata “ASSOCIAZIONE PoEtica”
Art. 2 L’Associazione ha sede in Morlupo (Roma) – via San Michele n. 63, presso la “Libreria LIBRA”, in cui avrà sede la biblioteca e la emeroteca. Presso il Caffè letterario della Libreria LIBRA si svolgeranno le attività connesse all’organizzazione della associazione.
E’in facoltà del Consiglio Direttivo istituire sedi secondarie in Italia e all’estero. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica del presente statuto.
Art. 3 L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Art. 4 L’associazione ha lo scopo di:
- promuovere la poesia, la letteratura, l’arte e la musica in ogni loro forma, come veicolo privilegiato di dialogo indipendente sul Territorio nazionale e internazionale;
- promuovere la poesia e la lettura sul territorio nazionale e internazionale, offrendo soluzioni adeguate ad estendere il bacino di utenza; rinforzare il circuito distributivo anche nelle aree più disagiate e periferiche; incrementare una differenziazione di qualità dei contenuti editoriali; facilitare l’accesso al prodotto culturale.
Per raggiungere gli anzidetti obiettivi di “formazione, informazione e circolazione”, l’associazione intende sostenere le seguenti attività:
- costituire un modello di cooperazione eco-sostenibile che, come circuito associativo, rinforzi la qualità di competitor sul territorio della micro – editoria e delle piccole e medie librerie, facilitando l’organizzazione e il sostenimento al livello di informazione dei prodotti editoriali e degli eventi culturali (concorsi, rassegne, seminari, presentazioni, mostre) e, migliorando, nella diversificazione dell’offerta il rapporto con la comunità.
Per raggiungere questi scopi, l’associazione:
- contribuisce all’ampliamento della comunità dei lettori/lettrici, rinforzando l’attività promozionale, attraverso l’estensione del circuito associativo anche a realtà non propriamente librarie, ma interessate ai fini culturali dell’ associazione;
- collabora, a livello nazionale e internazionale, con singoli, associazione, organizzazioni, ed enti, privati e pubblici, che perserguano fini analoghi o connessi ai propri;
- diffonde, anche attraverso le nuove tecnologie , informazione e prodotti culturali italiani, anche all’estero e viceversa;
- attiva circoli di lettura, dedicati in particolare alla micro – editoria;
- crea una network di librerie e di centri culturali – utilizzando anche le piattaforme web – per favorire l’accesso ai libri, da parte dei lettori e migliorare l’individuazione delle richieste;
- promuove virtual video tour di prodotti multimediali (book – trailer, interviste, presentazioni);
- promuove eventi culturali e spettacoli in genere, conformi agli scopi dell’associazione, incontri e dibattiti su tematiche letterarie, editoriali ed artistiche in genere;
- attiva corsi di formazione;
- opera nel campo delle telecomunicazioni, del sistema radio televisivo di internet e nel campo audio visivo;
- elabora, pubblica e diffonde opuscoli, libri e materiali informativi audiovisivi informatici, fotografici, discografici, attinenti agli scopi della associazione;
- promuove la collaborazione dei soci verso l’associazione e tra loro, attraverso il coinvolgimento diretto delle loro competenze;
- fornisce pubblicazioni editoriali, servizi giornalistici e di ufficio stampa, ordinazione libri e spedizioni librarie, servizi editoriali, correzioni di bozze, editing, traduzioni, grafica.
E’ espressamente esclusa la produzioni di editoria quotidiana;
- promuove l’attività di animazione ludica per feste di bambini;
- promuove la realizzazioni di eventi per la diffusione della cultura enogastronomica;
- accoglie sponsorizzazioni varie, per la miglior riuscita degli scopi associativi;
- compie tutti gli atti e conclude tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi i mutui ipotecari passivi, e mobiliare, utili alla realizzazione degli scopi sociali; l’associazione può avvalersi altresì di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, di organismi di ricerca internazionale o nazionali e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative o progetti intrapresi nell’ambito dei propri fini istituzionali.
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 5 Il fondo comune è costituito dalle quote di partecipazione degli associati, e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento a fondo iniziale di dotazione. Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche, gli Enti pubblici e privati, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Art. 6 L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi Internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi attraverso lo svolgimento delle attività statutarie;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali, anche di natura commerciale;
- il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’Associazione né al momento del suo scioglimento.
I SOCI
Art. 7 Compongono l’Associazione le seguenti categorie di associati:
- Fondatori: coloro che intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all’associazione;
- Onorari: persone fisiche o giuridiche ed Enti che si sono distinti per meriti culturali e artistici. Essi verranno nominati dall’Assemblea dell’Associazione, su proposta dei soci fondatori. Se l’associato onorario è una persona giuridica o un Ente dovrà nominare un rappresentante. Essi possono partecipare alle riunioni ed esprimere pareri, con esclusione del diritto di voto;
- Ordinari: coloro che pagano la quota associativa e la quota annuale stabilita dall’associazione e sono stati presentati da almeno due componenti del Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve essere accettata dal Consiglio Direttivo e deve essere accompagnata dall’impegno di versare la quota di ammissione e la quota di iscrizione di anno in anno stabilita dal Consiglio Direttivo. Il richiedente, con la domanda di ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto, l’eventuale Regolamento Interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate dal Consiglio Direttivo. I soci che, al 31 gennaio di ogni anno, non abbiano versato la propria quota associativa, sono automaticamente esclusi.
L’ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA
Art. 8 Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Art. 9 L’assemblea dei Soci è composta dai soci fondatori, dai soci ordinari in regola col pagamento delle quote associative e della quota annuale. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione scritta del Presidente del Consiglio Direttivo, che è apposta nella sede dell’associazione almeno otto giorni prima della riunione e contenente l’indicazione della data, del luogo e dell’ora dell’adunanza, nonché l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno.
Art. 10 L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza, la riunione sarà presieduta dal vice-presidente. Il Presidente, di volta in volta, nomina un segretario per la redazione del verbale e, se necessario, due scrutatori. L’Assemblea approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno; approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno; delibera sul recesso e sull’esclusione degli associati. L’assemblea delibera a maggioranza semplice su tutte le controversie eventualmente insorte circa l’interpretazione e l’esecuzione delle disposizioni del presente Statuto finalizzando la propria attività alla tutela dell’operatività e dell’immagine dell’associazione stessa.
Art. 11 Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea dei Soci. E’ composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri.
Nel caso in cui esso sia composto di tre membri, questi ultimi sono tutti soci fondatori.
Nel caso in cui esso sia composto di quattro membri, tre sono soci fondatori ed uno è eletto dall’Assemblea Generale.
Nel caso in cui esso sia composto di cinque consiglieri, tre sono soci fondatori e due eletti dall’Assemblea Generale.
Tutti i Consiglieri sono eletti dall’assemblea generale, nell’ambito delle categorie come sopra determinate.
Il consiglio direttivo nomina nel suo seno il Presidente, che è anche Presidente dell’Associazione, il Vice-Presidente ed il Segretario.
Art. 12 Non possono ricoprire cariche sociali: coloro che non siano cittadini italiani maggiorenni, coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.
Art. 13 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’assemblea e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due membri del consiglio, per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sociale e amministrativa dell’associazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua mancanza dal vicepresidente, e, in mancanza di ambedue, dalla persona nominata dai Consiglieri presenti. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione; e redige il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Art. 15
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, società, Istituti pubblici e privati di credito. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vicepresidente, in caso di impedimento di quest’ultimo dal Consigliere più anziano.
Il Presidente, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
SCIOGLIMENTO
Art.16
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.21 del Codice Civile dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
CONTROVERSIE
Art.17
Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l’Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre probiviri, nominati dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 18
Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti.