La DGR 7635/08 ha disposto nei comuni della zona A1 e nei Comuni siti ad altezza inferiore a 300 m slm - e laddove sono presenti altri generatori di calore oltre quello a legna - il divieto all’utilizzo di legna da ardere nei mesi invernali per il riscaldamento domestico degli edifici in camini aperti, camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio che non garantisca un rendimento energetico adeguato (≥ 63 %) e basse emissioni di monossido di carbonio (≤ 0,5 % = 5.000 ppm). È inoltre vigente il divieto di combustione di legna all’aperto.
I valori di tali parametri sono normalmente precisati sul libretto di istruzioni dell’apparecchio; in mancanza del libretto viene ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dal costruttore.
Sono dunque esclusi dal divieto gli impianti con buon rendimento energetico e quelli di cottura (pizzerie comprese).
La maggior parte degli impianti realizzati e messi in commercio prima del 1990 non è in grado di rispettare i valori di rendimento energetico indicati nella sopra richiamata DGR.
La diffusione di impianti ad alimentazione automatica (a pellet e cippato) rappresenta un’ulteriore possibilità di riduzione delle emissioni in quanto le condizioni più regolari della combustione ed un più ottimale dosaggio dell’aria comburente permettono significative riduzioni delle emissioni medie.
La nuova disciplina - in fase di predisposizione - si propone di regolamentare le operazioni di installazione e di gestione degli impianti domestici alimentati a legna in modo da contenere le emissioni inquinanti, ridurre i rischi di incendio delle canne fumarie e assicurare una corretta gestione delle fuliggini da parte delle imprese preposte alla pulizia delle canne fumarie.