Stragi del 1° maggio e del 22 giugno 1947: esecutori e vittime

Creato il 19 giugno 2014 da Casarrubea

Giuliano chiede armi al Comando militare americano tramite Stern

Il prossimo 22 giugno, domenica, alle ore 9,30 la Camera del Lavoro di Partinico (Via Roma) commemorerà il 67° anniversario degli assalti contro le sedi della CGIL della provincia di Palermo. Con l’occasione pubblichiamo, di seguito, altri stralci della Sentenza di Appello del 1956, oltre quelli indicati in alcuni post precedenti, con le seguenti avvertenze:
1) È comprovata anche in sede giudiziaria, oltre che di ricerca storica, la continuità dell’azione di Portella del 1° maggio 1947 con quella degli assalti alle sedi di sinistra e alle Camere del Lavoro di Partinico, Cinisi, San Giuseppe Jato, Monreale, Borgetto, Carini avvenuti il successivo 22 giugno.
2) Pasquale ‘Pino’ Sciortino è condannato non solo per la strage di Portella della Ginestra, ma anche per quella di San Giuseppe Jato, conoscendo egli meglio quei luoghi.
3) Per la strage di Partinico è condannato soltanto Salvatore Passatempo, già deceduto all’epoca della sentenza di Viterbo (1952). Ma è evidente che egli non poteva essere da solo visto che vari rapporti delle forze dell’ordine parlano della presenza di un commando di ben quattro individui, mai identificati ufficialmente, che presero d’assalto la sezione del Pci/Camera del Lavoro, quella sera di domenica 22 giugno. I bossoli di risulta trovati a terra e le bombe a mano del tipo SRCM, ci dicono che i terroristi fecero uso di armi da guerra.
4) Tra i feriti di Partinico viene incluso anche Gaspare Ofria. Ma si tratta di un errore madornale del quale abbiamo ampiamente parlato nelle nostre ricerche, ad esempio in Portella della Ginestra. Microstoria di una strage di Stato (Milano, FrancoAngeli, 1997).

In esito alle risultanze della istruttoria formale, con sentenza 17 Ottobre 1948, la Sezione istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo ordinò il rinvio a giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Palermo degli imputati: 1. Giuliano Salvatore di Salvatore e di Lombardo Maria, nato a Montelepre il 20.11.1922, latitante [...] 25. Sciortino Pasquale fu Giuseppe e di Micciché Nunzia, nato a S. Cipirrello il 10.10.1923, inteso “Pino”, latitante [...].
per rispondere tutti, ad eccezione del 16°, 37°, 38°, (cioè di Di Lorenzo Giuseppe, Candela Vito e Cucchiara Pietro)
A. del delitto di cui all’art. 2 cap. Decreto Legge Luogotenenziale 10.5.1945 n. 234 per aver partecipato ad una banda armata con l’aggravante per il 1° della ipotesi di cui alla parte prima dell’articolo stesso per esserne stato il promotore ed il capo;
B. del delitto di cui all’art. 3 Decreto Legge Luogotenenziale 10.5.1945 n. 234 per avere abusivamente detenuto armi e munizioni da guerra (mitra e moschetti) dopo la scadenza del termine stabilito dalla Autorità per la consegna.
Accertati in Portella della Ginestra il 1° maggio 1947.
C. del delitto di cui all’art. 422 c. p. per avere in correità fra loro, al fine di uccidere, esploso diverse colpi di armi automatiche sulla folla convenuta il 1° maggio 1947 in contrada Portella della Ginestra di Piana degli Albanesi, ponendo in pericolo la pubblica incolumità e cagionando la morte di:
1. Megna Giovanni di Giuseppe di anni 18, da Piana degli Albanesi¬; 2. Allotta Vito di Filippo, di anni 19, da Piana degli Albanesi; 3. La Fata Vincenzo di Salvatore, di anni 4, da Piana degli Albanesi; 4. Grifò Giovanni di Giovanni, di anni 12, da Piana degli Albanesi; 5. Di maggio Giuseppe di Lorenzo, di anni 12, da Piana degli Albanesi; 6. Vicari Francesco di Giorgio da Piana degli Albanesi; 7. Intravaia Costanza di Giuseppe da Piana degli Albanesi; 8. Cosenza Giorgio di Giuseppe da Piana degli Albanesi; 9. Clesceri Margherita di Giuseppe da Piana degli Albanesi; 10. Lascari Serafino di Paolo da Piana degli Albanesi; 11. Di Salvo Filippo fu Giuseppe da Piana degli Albanesi; nonché lesioni personali a: 1. Caldarella Giorgio fu Serafino, guarite in giorni 30 con residuale indebolimento permanente della funzionalità dello arto inferiore destro; 2. Mileto Giorgio fu Benedetto, guarite in gg. 28; 3. Palumbo Antonino fu Calogero, guarite in gg. 10; 4. Invernale Salvatore fu Onofrio, guarite in gg. 45; 5. La Puma Francesco di Antonino, guarite in gg. 60; 6. Petta Darniano di Giuseppe, guarite in gg. 22; 7. Caruso Salvatore produttiva di malattia probabilmente insanabile; 8. Muscarello Giuseppe fu Giovanni guarite in gg.30; 9. Moschetto Eleonora di Rosario, guarite in gg. 10; 10. Marino Salvatore di Giuliano, guarite in gg. 28; 11. Di Corrado Alfonso di Salvatore, guarite in gg. 30; 12. Fratello Giuseppe fu Calogero, guarite in gg. 50; 13. Schirò Pietro fu Giuseppe, guarite in gg. 57; 14. Greco Provvidenza di Salvatore, produttive di malattia insanabile con residuale indebolimento dell’organo della vista e della parola articolata; 15. La Rocca Cristina di Vincenzo, guarite in gg. 30; 16. Italiano Marco fu Giov. Battista, guarite in gg. 40; 17. Vicari Maria di Mariano, guarite in gg. 50; 18. Renna Salvatore di Francesco, guarite in gg. 90; 19. Caldarera Maria fu Filippo, guarite in gg. 60; 20. Fortuna Ettore d’ignoti, guarite in gg. l20; 21, Spina Vincenzo di Vincenzo, guarite in gg. 40; 22. Parrino Giuseppe fu Giorgio, guarite in gg. 22; 23. Pardo Gaspare di Girolamo, guarite in gg. 10; 24. Caiola Antonina fu Domenico, guarite in gg. 45; 25. Ricotta Castrenza, guarite in gg. 25; 26. Di Lorenzo Francesca, guarite in gg. 40; 27. Di Modica Gaetano, guarite in gg. l5. In contrada Portella della Ginestra di Piana degli Albanesi alle ore 10 circa del 1° maggio 1947 [...]
il 10°, 11°, 13°, 24°, 25° 28° 29°:
M. del delitto di cui all’art. 426 u. p., 2ª ipotesi, cp, per aver al fine di uccidere, mediante lancio di bombe a mano ed esplosione di colpi di arma da fuoco contro la sezione del Partito comunista di S. Giuseppe Jato, la sera del 2 giugno 1947, compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità;
il 25° (Sciortino Pasquale):
N. del delitto di cui agli artt. 56, 575 cp per aver la sera del 22 giugno 1947, in S. Giuseppe Jato, immediatamente dopo la esecuzione del delitto di cui sopra, compiuto atti idonei diretti a cagionare la morte di Rizzo Benedetta, esplodendo contro di lei un colpo di mitra, producendole una lesione personale guarita in giorni 10;
il 21° (Passatempo Salvatore):
O. del delitto di cui all’art. 42 pp cp per avere, al fine di uccidere, mediante lancio di bombe a mano ed esplosione di raffiche di mitra contro la sezione del Partito comunista di Partinico, ponendo in pericolo la pubblica incolumità, cagionato la morte di: 1. Casarrubea Giuseppe fu Giuseppe; 2. Lo Iacono Vincenzo di Francesco; e lesioni personali a: 1. Patti Salvatore, guarite in mesi quattro con residuale indebolimento permanente dell’arto superiore sinistro; 2. Addamo Leonardo, guarite in mesi quattro con residuale indebolimento permanente della gamba destra; 3. Salvia Giuseppe, guarite in gg.10 con residuale indebolimento permanente della mano sinistra; 4. Ofria Gaspare, produttive di malattia probabilmente insanabile.
[...]
il 7°, 16°, 17°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 30°:
P. di correità ai sensi degli art. 110, 112 n. 1 c. p. per aver partecipato alla riunione indetta dal 25° (Sciortino Pasquale) in contrada “Testa di Corsa” di Montelepre la sera del 20 giugno 1947 dove vennero decise e organizzate le stragi ed il danneggiamento di cui sopra e cioè rispettivamente a quelle stragi alle quali non presero parte quali esecutori materiali; ancora:
Q. di correità morale in tutte le stragi ed i danneggiamenti di cui sopra per avere determinato gli altri a commetterli. [...]
Genovese Giovanni si lasciò andare invece a rivelazioni estremamente interessanti. [...]

Dichiarò: a) che la mattina del 27 o del 28 aprile 1947 Giuliano Salvatore, Pianello Giuseppe, Pianello Fedele e Ferreri Salvatore erano andati a visitarlo in contrada “Saraceno”, si erano trattenuti in sua compagnia ed avevano mangiato con lui nella mandria; verso le 15 era sopraggiunto Sciortino Pasquale, latore di una lettera, il quale aveva chiamato in disparte il cognato, postisi a sedere a ridosso di una pietra, avevano letto la lettera e confabulato fra loro; egli non sapeva né la provenienza né il contenuto di quello scritto, ma pensava che fosse un docu¬mento molto importante perché dopo averlo letto il Giuliano e lo Sciortino l’avevano bruciato con un cerino; fatto questo lo Sciortino era andato via; b) che allora il Giuliano gli aveva chiesto dove fosse fratello ed, appreso che si trovava in paese affetto da un foruncolo, aveva soggiunto: “è venuta la nostra ora della liberazione, bisogna fare un’azione contro i comunisti, bisogna andare a sparare contro di loro il 1° maggio a Portella della Ginestra”; egli aveva subito osservato ch’era un’azione indegna: si trattava di una festa popolare, cui avrebbero preso parte donne e bambini, e non doveva prendersela con le donne e i bambini, ma con Li Causi e gli altri capoccia e, così dicendo, aveva respinto la proposta; c) che presenti alla discussione erano stati il Ferreri ed il Pianello; il Giuliano era molto riservato, onde egli non chiese, né quello gli avrebbe detto: “chi aveva spronato lui ed il cognato ad organizzare la strage”; pensava, ma la sua era un’opinione personale non sorretta da alcuna prova, che vi fosse stato spinto da qualche partito politico; ignorava l’orientamento politico del Giuliano a quel tempo; poteva dire soltanto che in occasione delle elezioni del 18 aprile l948, avendogli chiesto consiglio circa il partito per cui dovesse votare, il Giuliano aveva risposto: “per la monarchia”; aveva saputo poi che le donne di casa Giuliano facevano propaganda per la monarchia; quelle di casa sua votarono invece per la Democrazia cristiana; d) che nulla sapeva della riunione avvenuta a Cippi essendosi disinteressato di quanto il Giuliano aveva animo di compiere; il 1° maggio si era recato in contrada “Saraceno” presso la mandria allo scopo di crearsi un alibi poiché sapeva della strage che in quel giorno si doveva commettere.

[...]In esito al lungo dibattimento, la Corte di Assise di Viterbo con sentenza 3 maggio 1952, A. dichiarò Pisciotta Gaspare, Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Cucinella Antonino, Cucinella Giuseppe, Badalamenti Nunzio, Sciortino Pasquale, Gaglio Francesco, Russo Angelo, Genovese Giovanni, Genovese Giuseppe Pisciotta Vincenzo, Passatempo Salvatore colpevoli della strage ad essi ascritta, consumata il 1° maggio 1947 in Portella della Ginestra, in concorso di circostanze attenuanti generiche per Pisciotta Vincenzo e per Russo Angelo; Pisciotta Gaspare, Pisciotta Francesco, Sciortino Pasquale colpevoli di danneggiamento mercé incendio in danno della sezione del Partito comunista di S. Giuseppe Jato, così modificata la rubrica; Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank colpevoli di danneggiamento mercé incendio in danno della sede del Partito comunista di Carini, così modificata la rubrica; Passatempo Salvatore colpevole della strage consumata in Partinico ascrittagli come in epigrafe, col vincolo della continuazione, e pertanto colpevole di strage continuata; Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Sciortino Pasquale, Cucinella Antonino e Cucinella Giuseppe colpevoli di concorso nel delitto di strage consumato da Passatempo Salvatore con la diminuente di cui al capov. dell’art. 116 cp, ed il Passatempo di concorso nei delitti di danneggiamento mercé incendio alle sedi di Carini e di S. Giuseppe Jato; Terranova Antonino fu Giuseppe, Pisciotta Gaspare, Palma Abate Francesco, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Russo Angelo, Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino, Badalamenti Nunzio, Sciortino Pasquale, Passatempo Salvatore, Genovese Giovanni, Genovese Giuseppe colpevoli di detenzione di armi da guerra, in tal modo unificate le due imputazioni loro contestate; Candela Vita e Cucchiara Pietro colpevoli dei delitti ad essi rispettivamente ascritti; e conseguentemente condannò: Pisciotta Gaspare, Terranova Antonino fu Giuseppe, Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino, Badalamenti Nunzio, Sciortino Pasquale, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Genovese Giovanni e Genovese Giuseppe alla pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno per la durata di mesi sei ciascuno; Passatempo Salvatore alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno; Gaglio Francesco alla pena dell’ergastolo; tutti alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla interdizione legale con la perdita dell’autorità maritale e della capacità di testare; Russo Angelo e Pisciotta Vincenzo alla pena della reclusione per anni venti ciascuno, e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla interdizione legale durante la pena; Palma Abate Francesco alla pena della reclusione per anni due; Candela Vita e Cucchiara Pietro a quella della reclusione per mesi sei ciascuno, pena che dichiarava condonata interamente; pose le spese del giudizio in solido a carico dei condannati e quelle del mantenimento durante la carcerazione preventiva a carico di ciascuno; dispose la pubblicazione, per estratto, alla sentenza di condanna alla pena dell’ergastolo nei comuni di Viterbo, di Montelepre, S. Giuseppe Jato, Partinico e Piana degli Albanesi, nonché nei giornali “L’Ora” e “Giornale di Sicilia” di Palermo, a spese dei condannati a tale pena.

— Ora, che l’idea della strage di Portella e degli attentati alle sedi comuniste sia sorta nella mente del Giuliano è una convinzione che la Corte condivide, anche se non dubita che nell’organizzazione della lotta intrapresa contro i comunisti rilevante sia stato l’apporto morale del cognato Pasquale Sciortino; fu egli stesso ad attribuirsi nel primo memoriale il disegno della strage, allorché scrisse di aver cominciato a maturare verso i primi di aprile il piano di punizione (v. n. 48, A), e può essere creduto in quanto fu lui a prendere la decisione di compierla e a darvi ese¬cuzione. Onde, ammesso – come riferì il Nucleo Mobile dei Carabinieri di Palermo col rapporto giudiziale 4 settembre 1947 n. 37 e come i primi giudici hanno ritenuto – che il Giuliano sia stato tratto ad agire “da suoi interessi e fini particolari, primo fra tutti quello della sicurezza personale minacciata dalla diversa situazione che andava creandosi nei feudi in seguito ai successi dei partiti di sinistra e delle “cooperative agricole” (L, 14), è chiaro che la spinta fondamentale al delitto va pur sempre ricercata nell’interesse a fermare la penetrazione comunista nelle campagne per conservare le vecchie strutture agrarie, interesse che era proprio anche di altri.
Invero tale convergenza d’interessi trova conferma – senza che perciò occorra trarne la conseguenza di un mandato alla strage – nella lettera menzionata da Giovanni Genovese; lettera che certamente era assai importante ed urgente se è vero che, secondo ha precisato lo stesso Pasquale Sciortino in dibattimento, Lombardo Maria, dopo averla letta, gli disse che “occorreva recapitarla di urgenza al figlio Salvatore contenendo notizie che lo riguardavano diretta¬mente” (W/2, 178 r); circostanza questa che, mentre non si concilia con l’asserito contenuto di una offerta di espa¬trio clandestino negli Stati Uniti d’America valida in qualsiasi momento, ben si armonizza invece con la decisione presa dal Giuliano subito dopo aver avuto cognizione della lettera e con la frase: “è venuta l’ora della nostra liberazione” con cui sollecitò Giovanni Genovese a partecipare alla strage, frase quanto meno espressiva della sua speranza di ritrarre dall’azione, cui si accingeva, il desiderato evento della completa impunità per sé e per i componenti della banda, evento che vanamente aveva sperato di conseguire attraverso i moti dell’EVIS e l’affermazione politica del MIS (v. n. 9). Le dichiarazioni fatte dallo Sciortino, in relazione a tale lettera, come si sono dimostrate mendaci sulla data del recapito al cognato, così sono false quanto al contenuto dello scritto.
Già il Giuliano nel suo secondo memoriale, che reca la data del 28 giugno 1950 e fu esibito dall’avv. Romano Battaglia alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo il 25 maggio 1951, aveva tentato di escludere ogni correlazione tra la lettera di cui si tratta e la strage di Portella della Ginestra, assu-mendo che essa proveniva da alcuni amici d’America con i quali stava trattando l’espatrio del cognato (v. n. 49); e analogamente fecero durante il corso del giudizio di primo grado Lombardo Maria e Giuliano Marianna, dando tuttavia del contenuto della lettera difformi versioni. La Lombardo nella udienza del 24 luglio 1952 depose che con essa alcuni amici di suo figlio informavano costui che qualora avesse desiderato espatriare gli avrebbero mandato un aereo (V/5, 643); mentre la Giuliano nel “memoriale” pubblicato in data 17 ottobre 1951 sul n. 55 della rivista “Epoca”, al quale già si è fatto riferimento, asserì che la lettera proveniva da Chicago e con essa “un amico invitava Turiddu a raggiungerlo in America e gli metteva a disposizione persone e mezzi che gli garantivano la riuscita dell’impresa”.
Lo Sciortino nelle sue fantasiose dichiarazioni orali ha seguito la stessa linea di difesa ma ha posto in essere un’altra versione: la lettera non proveniva da Chicago ma da New York e con essa un certo John assicurava il Giuliano della sua possibilità di farlo espatriare con alcuni componenti la banda.
Le contraddizioni nelle quali costoro sono caduti ri¬velano che tanto il Giuliano, quanto i suoi congiunti hanno taciuto la verità, e l’inconsistenza dell’assunto si ri-scontra attraverso le dichiarazioni di Giovanni Genovese al giudice istruttore, mantenute ferme anche in questa sede, le quali insieme alla successione storica e al legame logico degli avvenimenti dimostrano che la lettera di cui si tratta non può essere dissociata dalla strage di Portella della Ginestra.
L’espatrio dello Sciortino è collegato agli eventi che si verificarono dopo gli attentati alle sedi dei partiti di sinistra e l’idea verosimilmente nacque allorché, con l’arresto del Gaglio e del Di Lorenzo, un primo allarme si diffuse tra coloro che ai delitti avevano partecipato, per cui avvenne che taluni di essi si dettero alla latitanza prima ancora di essere ricercati, in previsione di quanto sarebbe accaduto.
Sta in fatto che lo Sciortino, sparito ad un certo momento da Montelepre, espatriò nell’agosto 1947 contemporaneamente a Badalamenti Giuseppe, a Barone Francesco ed a qualche altro quando le indagini della polizia giudiziaria erano nel loro pieno sviluppo.
—II. Per effetto delle attenuanti di cui all’art. 62 bis cp alla pena dell’ergastolo inflitta a Sciortino Pasquale per il delitto di strage va sostituita quella della reclusione che, tenuto conto dei motivi su cui tali attenuanti si fondano, nonché dalla gravità del delitto, della rilevanza dell’apporto dato dall’imputato alla preparazione ed alla esecuzione del delitto stesso e degli altri elementi sopra valutati, si stima giusto determinare nella misura di anni ventiquattro. [cui si aggiungono altri due anni circa per ulteriori delitti, ndr]


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