avv. Eugenio Gargiulo
Se il datore di lavoro paga in nero lo straordinario fatto dal dipendente, senza cioè inserirlo in busta paga, rischia di incappare in una doppia sanzione. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con una recente nota. (Min. Lavoro nota 2642 del 6.02.2014.)
In materia di busta paga, la legge impone al datore di lavoro due obblighi ben definiti:
1) da un lato (L. 4/1953, art. 1 e 3) di consegnare al lavoratore, quando gli corrisponde la retribuzione, un prospetto paga in cui devono essere indicati il nome, il cognome, la qualifica professionale, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione, con indicazione delle trattenute operate.
Ciò consente al lavoratore di verificare gli elementi che compongono la retribuzione e le trattenute effettuate dal datore di lavoro;
2) dall’altro lato (Art. 5, comma 5, del decreto legislativo 66/2003) le ore di lavoro straordinario devono essere non solo calcolate a parte ma anche compensate con le maggiorazioni retributive indicate dai contratti collettivi di lavoro (ricordiamo che i CCNL possono anche consentire, in alternativa o aggiunta alle maggiorazioni retributive, che il lavoratore usufruisca di riposi compensativi).
Ciò al fine di consentire al dipendente il controllo che le ore di straordinario indicate in busta paga corrispondano a quelle da lui svolte e che queste siano state calcolate con la maggiorazione contrattualmente prevista.
Se il datore di lavoro conteggia lo straordinario nella retribuzione che eroga al lavoratore, ma senza evidenziarlo “a parte” nel prospetto paga, e/o non applica la maggiorazione corretta, è punito con la sanzione amministrativa che va da 25 a 154 euro ex art. 5, comma 5, del Dlgs 66/2003 (se il comportamento illecito è riferito a più di cinque lavoratori o si verificato nel corso dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione va da 154 a 1.032 euro).
Se, invece, il datore di lavoro paga lo straordinario “fuori busta”, consegnando quindi al dipendente una prospetto paga infedele è soggetto alla sanzione amministrativa che va da un minimo di 125 a un massimo di 770 euro.
Se però emerge che sono state corrisposte maggiorazioni retributive inferiori rispetto a quelle previste dai Ccnl, si applicano quindi entrambe le sanzioni.
Foggia, 11 marzo 2014 Avv. Eugenio Gargiulo