Stretta su web?

Creato il 30 luglio 2013 da Db @dariobonacina

Infine, il capitolo sicurezza, con il potenziamento della legge Mancino. In particolare, la stretta dovrebbe riguardare l’uso di Internet per la propagazione virale di odio razziale e istigazione alle discriminazioni. 

Questa frase conclude un articolo pubblicato oggi su La Stampa anticipando il piano anti razzismo che verrà presentato oggi dal Ministro per l’Integrazione Cécile Kyenge, che promuove un’iniziativa che merita il massimo appoggio, ma che sarebbe opportuno non avesse conseguenze superflue. Il titolo dell’articolo recita: Stretta su web e caporalato – E nel piano Kyenge anche scuole d’italiano per migranti

Mi spiego meglio: non capisco perché molte persone siano convinte che l’applicazione delle leggi già esistenti non riguardi Internet. Prendiamo ad esempio proprio la Legge Mancino, senza entrare nel merito dei dibattiti legati alla sua possibile incostituzionalità e osservandone solo l’ambito di applicazione, dato che si parla addirittura di un suo possibile potenziamento. All’articolo 1 si legge che

[...] è punito:
a) con la reclusione sino a tre anni chi  diffonde  in  qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale  o  etnico, ovvero incita a commettere o commette  atti  di  discriminazione  per motiv razziali, etnici, nazionali o religiosi;

“In qualsiasi modo”. E’ reato farlo con scritte sui muri, urlandolo per strada o in una trasmissione televisiva, pubblicandolo su un giornale o su un sito web.

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
E'  vietata  ogni  organizzazione,  associazione,  movimento  o gruppo avente tra i propri scopi l'incita ento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il  solo  fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo,  con  la reclusione da uno a sei anni chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni

L’ articolo 4 punisce e sanziona

chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni

Internet non è un mondo irreale e chi ne fa uso per la propagazione virale di odio razziale e istigazione alle discriminazioni è soggetto alle leggi e alle sanzioni previste per chi lo fa “in qualsiasi modo”. Rintracciare su Internet una persona che pubblica boiate – anche in modo anonimo – è  molto più facile che scovare chi scrive sui muri.



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