Gli strumenti finanziari costituiscono l'insieme dei mezzi di investimento di natura finanziaria.
Essi sono elencati nel Testo Unico della Finanza all'articolo 1, comma 2 e sono:
- a) valori mobiliari, con i quali si intendono tutte le categorie di valori negoziati nel mercato dei capitali. Si tratta quindi di:
- azioni (o altri titoli equivalenti) e certificati di deposito azionario;
- obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
- qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i
valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
- qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con
riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a
rendimenti, a merci, a indici o a misure.
-
b) strumenti del mercato monetario, con i quali si intendono le categorie di strumenti
normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di
deposito e le carte commerciali; -
c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap",
accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari,
valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure
finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento
di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap",
accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui
regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo
a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento
o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e
altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del
sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di
negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap",
contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può
avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che
non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione
riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap",
contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche,
tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il
cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal
modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti
derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere
precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro,
se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari
richiami di margini.
Non sono invece strumenti finanziari tutti i mezzi di pagamento.