È legittimo applicare lo studio di settore emanato successivamente all’anno di imposta oggetto di controllo. Il contribuente, può contestare l’utilizzo dei coefficienti e provare che i parametri sono inadeguati al caso specifico.E’ quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 12786 del 10 giugno 2011 con la quale ha confermato alcuni principi in materia di parametri e studi di settore.Dopo l'accertamento IRPEF e IVA avente ad oggetto l’anno di imposta 1996 sulla scorta delle risultanze degli studi di settore un contribuente ricorreva in Cassazione lamentando che la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe utilizzato correttamente i criteri presuntivi dello studio di settore principalmente perché, a suo dire, il modello dello studio di settore emanato successivamente all'anno di imposta oggetto di controllo sarebbe inapplicabile, inoltre la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe tenuto conto degli elementi emersi dallo studio. Ad avviso del contribuente, la Commissione non avrebbe considerato le ragioni esposte in primo grado ma si sarebbe limitata a valutare esclusivamente la sua contumacia in appello.Aderendo ad un filone giurisprudenziale ormai consolidato la Suprema Corte ha ribadito che la procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione di parametri e studi di settore costituisce un insieme di presunzioni semplici, e pertanto la gravità, precisione e concordanza di dette presunzioni non è predeterminata ma deve essere valutata mediante contraddittorio con il contribuente.La mancata attuazione del contraddittorio provoca la nullità degli avvisi di accertamento e la motivazione dell’accertamento deve richiamare gli elementi emersi e valutati in sede del contraddittorio stesso, mentre può limitarsi al solo richiamo degli standard esclusivamente nel caso di mancata presentazione del contribuente regolarmente convocato.Il contribuente ha l’onere, in sede amministrativa e in sede processuale, di allegare e provare specifiche situazioni che renderebbero inadeguati al caso di specie gli standard considerati.La Corte di Cassazione ha poi specificato che parametri e studi di settore costituiscono una procedura in continua evoluzione e pertanto, l’applicazione dello studio di settore più recente garantisce maggiore affidabilità allo strumento di accertamento in quanto più affinato.La Suprema Corte nella sentenza precisa che l’esito negativo della vicenda giudiziale è dovuto al fatto che il contribuente, regolarmente invitato al contraddittorio, non avrebbe fornito prove adeguate a smontare la tesi dell'ufficio ma si sarebbe limitato a generiche considerazioni.